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Sezioni Unite 16303/18 si raggiunge un accordo: le CMS si inseriscono

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In questo articolo desidero esprimere alcune considerazioni che da un po’ di tempo mi passano per la testa, alcuni spunti di riflessione sulla sentenza a Sezioni Unite della Cassazione in merito all’inclusione delle CMS nel calcolo del TEG e che ho condiviso con diversi amici avvocati e tecnici CTU. Finalmente si raggiunge un accordo: le CMS si inseriscono!

Purtroppo, il titolo sembra positivo, ma non è cosi!

Nel video che segue cerco di essere più dettagliato.

La sentenza nell’illustrare poi le modalità di calcolo fa riferimento nuovamente a circolari della banca d’Italia che sono in netta contrapposizione con la Legge 108/96 e questo crea conflitti chiari e concreti, su diversi punti.

1) La sentenza parla di CMS applicate nel massimo utilizzo, questo significa che bisogna verificare cosa è accaduto ex post, ovvero usurarietà sopravvenuta. Ormai è chiaro e pacifico che la Legge 108/96 si basa sull’usura ab origine pattizia.

2) Si parla di applicare uno spread “tasso soglia CMS” – ma questo tecnicamente non è possibile, perché il tasso soglia si riferisce unicamente alle tipologie di finanziamento, alla concessione di credito. La CMS non è un prestito!

3) La sentenza cassazione n. 8806/17 Sezione Civile aveva già ampiamente confermato i principi di diritto da seguire per il calcolo del tasso effettivo globale nel pieno rispetto dell’articolo 644 c.p. e, di fatto, preso le distanze dalla precedente sentenza della stessa sezione la n. 12965/16 che escludeva le CMS – e che appare come una sorta di “condono” per le banche.

4) Ultima riflessione: ma le CMS nei bilanci delle banche e delle imprese dove sono appostate? Costi, ricavi o cosa!

Io credo che Avvocati e Giudici debbano richiedere e applicare sempre, in ogni giudizio, le modalità di calcolo previste dall’art. 644 c.p.  ed eventualmente, il calcolo sezioni unite al solo fine di verificarne i risultati.

Se non si applica quanto previsto dalla Legge 108/96 art. 644, siamo tutti dei fuorilegge.

Sarebbe opportuno che il Governo proponesse una modifica della legge; solo in questo modo faremo chiarezza e potremo serenamente rispondere a due domande:

1) A fronte di un prestito ricevuto, quanto andrò a restituire secondo il contratto sottoscritto?

2) La somma restituita a qualsiasi titolo, rapportata al tasso, è superiore alle condizioni usurarie?

Se sì, senza se e senza ma, si applica l’art. 1815 c.c. e tutte le spese pagate a qualsiasi titolo dovranno essere cancellate, non esiste una versione ridotta del suddetto articolo, tipo i trimestri che hanno superato, la sola mora o altre cose che lasciano ad una interpretazione eccessivamente personale.

Buon lavoro.

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Autore Rosario De Vincenzo

Rosario De Vincenzo, Consulente, Life e Business Coach, è imprenditore nel settore della finanza, del marketing e delle tecnologie, con esperienze maturate da oltre 25 anni. È Trainer certificato in Programmazione Neurolinguistica - Business e Master Practitioner PNL, Coach PNL (R. Bandler- J. La Valle). Si occupa di start-up tecnologiche e di marketing ad alto valore aggiunto. - autore del best seller “Usura Bancaria” Bruno Editori 2013 e del best seller: “Contro l’Usura Finanziaria” MIND Edizioni 2016, autore del best seller Marketing Essenziale MIND Edizioni 2018 - fondatore dei marchi HGM -HGM108 - Msnet Lab e dell’Associazione Italiana contro l’Usura bancaria, diplomato al MICAP, Master Internazionale in Coaching ad Alte Prestazioni, Laureato in Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali - Laureato in Scienze dell’Organizzazione - Docente di Alta Formazione per diversi Istituti di ricerca Universitari Pubblici e Privati - Consulente per Enti Pubblici ed Ambasciate per progetti Trans-Nazionali- È stato Mediatore creditizio per tantissimi anni, ricoprendo ruoli in CDA di diverse compagnie finanziarie e tecnologiche. V-blogger: www.usurabancaria.com - www.ilmarketingessenziale.com https://www.youtube.com/rosariodevincenzo www.rosariodevincenzo.it www.rosariodevincenzo.it/dvracademy rosariodevincenzo@libero.it