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Se veri sondaggi applichiamo alla lettera artt. 11 e 78 Costituzione

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Costituzione italiana


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Sono un giurista, allievo di una grande costituzionalista, il Prof. Augusto Cerri, ma seguo con molto interesse i fatti di cronaca, quale la guerra ucraino – russa, quest’ultima con apprensione, come tutti i cittadini a cui sta a cuore la pace nel mondo.
Tuttavia, non posso esimermi dal fare alcune considerazioni sulle ultime iniziative di carattere legislativo e le responsabilità politiche.

Prima gli italiani erano tutti virologi… in tempo di pandemia… oggi sono tutti generali e strateghi – parlo dei politici – senza che essi possano avere una visione di insieme geopolitica e senza interpellare differenti voci militari che conoscono, realmente, le tattiche e le azioni prudenziali da seguire in casi del genere.

Sia distolto il luogo comune che i militari amano la guerra… non è vero, essi la conoscono e, proprio perché la conoscono, la evitano nel maggior parte dei casi.

La nostra Costituzione, purtroppo calpestata, all’art. 78 stabilisce:

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

La situazione straordinaria che si crea quando viene deliberato lo stato di guerra giustifica, in quel caso, l’applicazione di una procedura normativa veloce, definito diritto interno di guerra.

Sotto il profilo costituzionale assume un rilievo particolare l’art. 60 che, in determinate circostanze, ammetterebbe addirittura la proroga della legislatura o, addirittura, la deroga nella applicazione dell’art.111, che non prevede il ricorso in Cassazione per le sentenze dei tribunali militari.

La situazione di emergenza termina con la cessazione dello stato di guerra, che può essere dichiarata o con intervento del Parlamento o dalla ratifica di un trattato internazionale.

Se analizziamo la norma, essa ci riferisce che le Camere attribuiscono al Governo i poteri straordinari solo se l’Italia è in guerra…
… e l’Italia non è stata attaccata nei suoi confini. Guerra si ha se sei attaccato da Paesi oltre confine.

Ed ancora, l’art. 11 della Costituzione stabilisce:

L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Ebbene, dalla lettura di questa, due norme di rango superiore, quale quello costituzionale rispetto alla legge ordinaria, che può provenire quest’ultima solo dal Parlamento, emergono due considerazioni e limiti:

a) il primo limite è che si entra in guerra solo se si è in “Stato di Guerra”;
b) l’Italia ripudia la guerra non solo come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli ma anche come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.

Allora se le norme costituzionali sanciscono quanto sopra ne deriva una riflessione: perché è stato emanato un decreto di urgenza, che espone il popolo italiano ad una “escalation” di eventi dai risvolti imprevedibili, cedendo armi al popolo ucraino, invece che assecondare ed aumentare gli aiuti umanitari verso quel popolo da una parte e gli sforzi diplomatici dall’altra e che non vedono il nostro Paese, purtroppo, in questo momento al tavolo delle trattative per la risoluzione della controversia internazionale?

In un dibattito pubblico un politico – non faccio i nomi – ha risposto che nella seconda guerra mondiale anche la resistenza ha ricevuto armi dagli alleati per difendersi dagli invasori.

Tuttavia la risposta è imprudente e priva di alcun fondamento logico e storico. Infatti, la resistenza, giustamente, ricevette le armi per difendersi… ma dopo che l’Italia era in guerra da anni e il contesto storico era un altro rispetto a quello attuale.
Inviterei i politici attuali a studiare un po’ di più la storia non solo nazionale ma anche quella internazionale.

Si parla tanto di cessione di armi… ma mai di sforzi diplomatici in cui, in questo contesto, dovremmo essere assolutamente protagonisti… al tavolo delle mediazioni… oppure di delega ad Organismi Sovranazionali, quale il Consiglio di sicurezza dell’ONU, per creare una deterrenza a questa azione tra due popoli, ove ciascuno di essi, Ucraina e Russia, si sta adoperando per affermare il principio di autodeterminazione dei popoli e della sovranità territoriale.

Sono mediatori la Germania, la Francia ed addirittura la Turchia di Erdogan, che è famoso per le sue epurazioni interne contro il dissenso… certamente non democratiche… ma non l’Italia.

Il 40% degli italiani intervistati è contrario alla cessione delle armi. Per 6 su 10 la soluzione è soltanto “diplomatica” e su un sondaggio evidenziato in una trasmissione pubblica del 22 marzo, addirittura il 70% è restio alla cessione delle armi.

Non voglio entrare nelle ragioni storiche della belligeranza tra i due popoli, ma è anche vero che ci sono cause endemiche e mai risolte tra di loro, che traggono origine dalle “stragi di Odessa” in cui la forza di governo ucraina indipendentista ha fatto azioni scellerate contro la popolazione russa, la quale, oggi, non ha alcuna giustificazione oggi di invadere la nazione ucraina e consumare azioni altrettanto scellerate contro i cittadini inermi.

Allora perché l’Italia è stata spinta ad adottare una decretazione di urgenza se non siamo in guerra e non siamo attaccati né minacciati e dichiarare apertamente che sosteniamo militarmente un popolo invaso, senza prevederne le conseguenze?!

L’Occidente ha delle colpe che, purtroppo, causa la sua miopia geopolitica e di politica estera, ricadranno sulle nuove generazioni se non si stabiliscono oggi e per il futuro… regole vere e trasparenti in politica estera e nei rapporti tra Paesi sotto il profilo della diplomazia.

I governi devono cessare di avere sempre il faro di “velate” riserve economiche che giustifichino gli interventi e che nascondano, invece, pretesti strumentali per un’azione quale anche quella odierna legislativa, dal carattere squisitamente anticostituzionale, e interventi di sostegno cobelligeranti.

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Autore Maurizio Colangelo

Maurizio Colangelo, nato il 28.09.1963 a Gemona del Friuli (UD), residente a Roma, coniugato e padre, tramite procedura adozione internazionale con la Comunità di Sant’Egidio, di un ragazzo del Burkinafaso. Diplomato al Liceo classico di Belluno, Laurea in Giurisprudenza Università di Trieste, militare assolto nelle forze speciali italiane nell’ambito manovre NATO degli Alpini Paracadutisti - Rangers, Delegato nazionale per il Lazio dall’Associazione Nazionale Paracadutisti Rangers. Avvocato Internazionale. Master presso la Scuola Superiore degli Affari Esteri. È stato Sostituto Procuratore onorario della Procura di Roma, Vicepretore della Pretura di Roma, attualmente ricopre anche incarico di Giudice onorario di Tribunale e già assegnatario alla sezione specializzate in materia familiare e diritto civile. Docente e collaboratore esterno a contratto nel Master Violenza Interpersonale: Bullismo - Mobbing – Stalking: Strategie efficaci e modelli psicosociali integrati per l’identificazione e la gestione dei conflitti e dei comportamenti aggressivi in soggetti vittime di vessazioni e atti persecutori nella Università telematica Pegaso Anno accademico 2020/2021. Autore di differenti articoli, monografie nelle tematiche di Diritto Familiare, Penale e Comunitario, Costituzionale e Diritto internazionale e Diritto Unione Europea. Relatore in convegni ed artefice di casi giudiziari di rilevanza nazionale: Affittopoli, Compagnie petrolifere, abusivismo medico. Componente del Comitato scientifico Collana Editoriale Le Monadi Aracne Editrice. Autore di ‘Legal Thriller Illegalità Sommersa’ distribuito dalla Mursia Editore, presente nelle Fiere di NewYork, Francoforte, Londra, Roma e Torino. Autore di libro sul Bullismo e Cyberbullismo, vincitore di due premi internazionali. In data 15 dicembre 2017 gli è stata consegnata Onorificenza dall’Ordine Avvocati di Roma per i 25 anni di professione e lustro attribuito all’Ordine in conseguenza della attività forense svolta.