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Lombardia, Corecom su campagna elezioni provinciali 31 ottobre

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Presidente Sala: ‘Non si applica la par condicio, ma resta il divieto per i sindaci-candidati di usare strumenti pubblici per propaganda elettorale’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale della Lombardia.

Entra nel vivo da domani, 12 ottobre, dopo il deposito delle candidature, la campagna per le elezioni dei presidenti delle Province, che avrà luogo il 31 ottobre.
Sulla regole da applicare in campagna elettorale, in materia di informazione, comunicazione istituzionale e propaganda, è intervenuta oggi la Presidente del Corecom, Comitato Regionale lombardo per le Comunicazioni, Marianna Sala, rispondendo alle richieste di alcuni candidati, alla vigilia dell’avvio della campagna.

La Presidente del Corecom ha messo in evidenza una prima importante novità: a queste consultazioni elettorali non si applicherà la disciplina della par condicio.

Ha chiarito la Presidente Sala:

Le elezioni provinciali per il rinnovo dei Presidenti sono infatti di secondo grado, riservate ai soli Consiglieri comunali che andranno alle urne l’ultimo mercoledì di ottobre, in un’unica giornata dalle 8:00 alle 20:00 mentre la legge 28/2000 che prevede la parità nell’accesso ai mezzi d’informazione durante le campagne elettorali si applica alle elezioni dirette, quando il corpo elettorale è costituito dalla generalità dei cittadini-elettori.

Anche a queste elezioni si applicano comunque i principi generali a tutela del pluralismo informativo. Nel dar copertura giornalistica a questa competizione elettorale, perciò, le emittenti radiotelevisive sono tenute al rispetto, in particolare, dei principi di completezza, correttezza e imparzialità dell’informazione.

Resta, inoltre, in vigore il divieto per i sindaci-candidati di svolgere attività di comunicazione nel corso delle campagne elettorali ad eccezione delle comunicazioni effettuate in forma impersonale, indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni, come ha disposto l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000 n. 28.

Il principio – sancito in alcune linee guida dello stesso Ministero dell’Interno – è volto ad evitare che i candidati, in questo caso i sindaci in carica, possano condizionare la competizione svolgendo attività di propaganda nell’ambito delle funzioni istituzionali che ricoprono utilizzando mezzi finanziari e strumentali della pubblica amministrazione.

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