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Valore probatorio del PVC: come contestarlo

PVC

La veridicità intrinseca, la veridicità estrinseca, le valutazioni personale dell’agente e i fatti negativi

Il PVC, processo verbale di constatazione, ha fede privilegiata, che, però, non è assoluta, ma va circoscritta a determinati fatti, descritti o percepiti dall’agente verbalizzante.
In primo luogo, il verbale non può avere fede privilegiata su fatti negativi non descritti, si deve fare querela di falso soltanto per la veridicità estrinseca, ossia, sui fatti attestati dal pubblico ufficiale e non sulle veridicità estrinseca, ossia su quanto dichiarato dai terzi.

Sono esclusi dalla querela di falso giudizi valutativi dell’agente frutto di percezione sensoriale caratterizzata da margini di apprezzamento soggettivo del pubblico ufficiale. La querela di falso non si propone all’autorità di Polizia giudiziaria o al Tribunale Penale, ma tramite atto di citazione al Tribunale Civile.

L’articolo 2700 del Codice Civile stabilisce che l’atto pubblico – Atto notarile, Verbale della GdF, Verbale della Polizia – fa piena prova, fino a querela di falso, della sua provenienza dal Pubblico ufficiale, delle dichiarazioni delle parti e dei fatti avvenuti in sua presenza, costituendo una “prova legale” che può essere contestata solo tramite una specifica procedura chiamata “querela di falso”.

Questo significa che il giudice non può liberamente valutare tali fatti, che sono considerati provati, a meno che non venga dimostrato che l’atto è falso.

L’art. 221 cpc disciplina la querela di falso, che può proporsi tanto in via principale [162 c.p.c.] quanto in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio, finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato [324 c.p.c.].

La querela deve contenere, a pena di nullità, l’indicazione degli elementi e delle prove della falsità, e deve essere proposta personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore speciale [83], con atto di citazione, in Tribunale Civile e non in quello Penale tramite autorità di polizia giudiziaria o la procura, o con dichiarazione da unirsi al verbale d’udienza [99 disp. att.].

È obbligatorio l’intervento nel processo del Pubblico ministero.
La querela di falso può avvenire in via principale o in via incidentale; è consigliabile sempre in via principale.

La parte deve dichiaralo espressamente o deve conferire una procura speciale ad hoc al difensore, che può sussistere ab origine nella procura o conferita in sede di memorie difensive; si consiglia sempre di farsi autorizzare espressamente in fase di memorie.

Nella memoria in cui si manifesta la volontà di proporre querela di falso bisogna già indicare gli elementi e le prove a supporto della falsità contestata.

Il PVC è assistito da fede privilegiata e può essere contestato soltanto con querela di falso per i fatti attestati dal Pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere, senza alcun margine di apprezzamento o percezione sensoriale.

Le percezioni e le valutazioni personali dell’agente notificatore non sono coperte da fede privilegiata e, quindi, per contestarli non è necessaria la querela di falso, ma basta una prova contraria fornita dalla difesa.

Il PVC fa fede fino a prova contraria, che il contribuente è onerato a fornire se vuole contestarlo, relativamente alle dichiarazioni rese dalle parti o da terzi al pubblico ufficiale o relativamente al contenuto di documenti formati dalla stessa parte e/o da terzi.

Le dichiarazioni di terzi possono essere contestate anche senza querela di falso, mentre quelle del Pubblico ufficiale, salvo non si trattino di semplici valutazioni o percezioni di carattere personale, devono essere oggetto di querela di falso.

Il PVC costituisce un semplice elemento di prova, che il giudice deve valutare liberamente unitamente a tutti gli altri elementi di prova forniti dalle parti, relativamente alle interpretazioni e valutazioni degli agenti verificatori, che costituiscono il Thema probandum della controversia.

Nessuna rilevanza di prova può riconoscersi al PVC, che tace, non può quindi accordarsi fede privilegiata a quello che non viene riportato e trascritto.

Ad esempio, la mancata descrizione di un’ulteriore porta oltre a quella di ingresso nella stanza di lavoro del contribuente non equivale all’attestazione che una porta non ci sia. Di conseguenza, è fuori dubbio che il silenzio su un determinato fatto o valutazione o descrizione dei luoghi non equivale ad attestazione negativa e, dunque, non può essere assolutamente assistita da fede privilegiata, che copre solo i fatti positivi.
Cassazione Civile Ord. n. 28340 del 25/10/2025.

La querela di falso non è necessaria per la veridicità intrinseca delle dichiarazioni rese al Pubblico ufficiale, ciò che viene dichiarato da terzi, ma soltanto alla veridicità estrinseca, ossia alla veridicità oggetto della percezione del Pubblico ufficiale con alcune esclusioni.
Cassazione ordinanza 21871/2021 del 30/07/2021.

Giurisprudenza conforme (Cass., SS.UU., 15 giugno 1993, n. 663, Cass., 06/06/2007 n. 13216, Cass., 11/04/ 2000 n. 4590, Cass. 24/09/ 2015 n. 18892, Cass., 29/03/2016 n. 6046).

La veridicità estrinseca del PVC – provenienza, data, dichiarazioni del verbalizzante – gode di fede privilegiata e si contesta solo tramite querela di falso.

La veridicità intrinseca – verità delle dichiarazioni delle parti e fatti percepiti soggettivamente -non ha fede privilegiata e può essere contestata con ogni mezzo di prova consentito, senza querela di falso, perché l’atto fa prova solo della percezione del PU, non della verità sostanziale dei fatti dichiarati dalle parti, secondo l’art. 2700 c.c.

La differenza tra contenuto estriseco – ciò che dichiara il verbalizzante è coperto da pubblica fede con presunzione iuris et de jure – e contenuto intrinseco – non espressione della percezione del messo notificatore ad esempio dichiarazione di terzi, coperto da presunzione iuris tantum liberamente contestabile – è importante al fine della necessità della querela di falso.

La querela di falso è necessaria se si contesta ciò che dichiara il Pubblico ufficiale, non quando si contesta quanto gli viene riferito.

Si rammenta che la querela di falso va proposta in Tribunale Civile e non in quello Penale ed è disciplinata dal codice di procedura civile; pertanto, Procura, Carabinieri e Polizia non c’entrano nulla.

Quindi, se ad esempio un vicino riferisce che il contribuente si è trasferito non è necessaria la querela di falso; se, invece, a sostenerlo è il verbalizzante, in questo caso potrebbe essere necessaria la querela, salvo non sia un errore di percezione.

Dico potrebbe, perché se la percezione repentina può essere frutto di un’errata valutazione, ad esempio se sul citofono c’è scritto S.R.T. srl per Società Romana di telecomunicazione srl, certamente è un errore di percezione.

La fede pubblica, attenzione dunque, non copre qualsiasi percezione del Pubblico ufficiale.

Non formano prova legale le attestazioni dell’Ufficiale derivanti da apprezzamenti soggettivi sulla capacità di intendere e di volere delle persone (Cass., 05/06/2014 n. 12960; Cass.09/03/2012 n. 3787, Cass. 27/04/2006 n. 9649).

Non formano prova legale i giudizi valutativi, con riguardo ai fatti che in ragione della loro modalità di accadimento repentino non siano verificabili in modo oggettivo e abbiano potuto dare luogo a una percezione sensoriale caratterizzata da margini di apprezzamento soggettivo, come si verifica quando la rilevazione riportata è palesemente in contrasto con i fatti (Cass., 29 agosto 2008, n. 21816).

Ad esempio, un contrasto tra numero di targa e modello dell’auto, aver versato sul conto un importo in una certa data, quando in quella data il conto era chiuso, oppure quando il 13/01/2021 ricevo una raccomandata, il 15/01/2021 ne ricevo un’altra e il messo attesta che il giorno 14/01/2021 risultavo irreperibile.

L’art. 2699 c.c., definendo l’atto pubblico come il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato, prevede la necessità di tre elementi: quello oggettivo, inerente al rispetto di determinate formalità e individuato per relationem nelle prescrizioni contenute nella normativa speciale; quello soggettivo, attinente allo status di Pubblico ufficiale che ha redatto il documento; e quello funzionale in cui il documento sia formato da un pubblico ufficiale.

Infine, nulla dice il codice sull’oggetto dell’attestazione, ossia su quali affermazioni del Pubblico ufficiale siano idonee alla pubblica fede.

Autore Giuseppe Marino

Giuseppe Marino, avvocato tributarista, dottore commercialista, giornalista pubblicista tributario.