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Superbonus, rilascio visto di conformità: commercialisti scavalcati

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Maria Pia Nucera e Matteo De Lise


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I Presidenti di UNGDCEC e ADC: ‘Anomalia segnalata all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato’

La normativa sul Superbonus 110% indica i commercialisti tra i soggetti idonei al rilascio del visto di conformità. Eppure, a molti clienti sarebbe imposto di avvalersi delle società di consulenza segnalate dalle banche, subordinando a questo il perfezionamento dell’operazione finanziaria richiesta.

Per questo, abbiamo chiesto all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di far luce su quello che si configura come un grave caso di opacità nelle procedure bancarie, e di aprire un’istruttoria per verificare l’eventuale esistenza di infrazioni ai divieti stabiliti e adottare tutte le misure, anche sanzionatorie, che riterrà necessarie.

Lo affermano Matteo De Lise, Presidente Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili, UNGDCEC, e Maria Pia Nucera, Presidente Associazione Dottori Commercialisti, ADC, che aggiungono:

Quasi tutti istituti, almeno formalmente, offrirebbero la possibilità – e non l’obbligo – di accedere ai servizi di società legate a multinazionali. Ma le stesse banche hanno approntato i propri documenti informativi in modo da evitare di incorrere nei divieti posti dagli artt. 2 e 3 della Legge 10 ottobre 1990, n. 287, intese restrittive e abuso di posizione dominante, in particolare mediante l’imposizione di condizioni contrattuali o subordinando la conclusione dei contratti all’accettazione da parte dei clienti di prestazioni supplementari.

Sotto il profilo della tutela della concorrenza, un’intesa tra istituti di credito e delle società di consulenza restringerebbe il mercato, dando vita ad un abuso. Infatti, la Legge 287/1990 – ‘Norme per la tutela della concorrenza e del mercato’ vieta, dichiarandole nulle, le intese restrittive della libertà di concorrenza, cioè quelle che abbiano per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante.

Inoltre, sotto il profilo della tutela del consumatore, l’art. 24 del decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo, censura le pratiche commerciali aggressive che sono idonee a ‘limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induce o è idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso’.

In questo caso, gli istituti di credito, in associazione con le principali società di consulenza, propongono pacchetti inscindibili e contenenti alcuni prodotti o servizi in posizione dominante rispetto ad altri che, invece potrebbero essere acquistati separatamente presso altri soggetti.

Pertanto, è verosimile che possano configurarsi: un’intesa restrittiva verticale tra imprese che di fatto subordinino la conclusione dei contratti all’accettazione delle prestazioni supplementari offerte in associazione con alcune società di consulenza; un abuso di posizione per i medesimi motivi; una pratica commerciale aggressiva, essendo il consumatore di fatto costretto o fortemente indotto ad accettare il prodotto delle società di consulenza, proposto insieme ai prodotti degli istituti di credito.

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Autore Giuseppe Maria Ambrosio

Giuseppe Maria Ambrosio, giornalista pubblicista, assegnista di ricerca in Filosofia Politica presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’. Ha all'attivo numerose pubblicazioni su riviste italiane e straniere e collabora con diverse riviste di settore. Per ExPartibus cura la rubrica ScomodaMente.