Un potere enorme, nessun controllo, conflitto di interessi manifesto, urge una riforma che istituisca un’agenzia delle entrate degli enti locali sotto controllo dello Stato.
Ai sensi dell’art.53 del Dlgs 446/1997 e del D.M. 290/2000, le società che gestiscono accertamento e riscossione per i Comuni devono essere iscritte in un apposito albo.
Sono società private a cui è stato conferito un potere enorme, pignorano i conti correnti, pensioni e gli stipendi dei cittadini.
Affiancano queste società altre società private di poste private e, come si suol dire, la frittata è fatta.
La società di posta deve attestare che le notifiche dei titoli – ingiunzioni fiscali – siano state effettuate secondo legge.
Chi controlla, che le notifiche siano state effettivamente effettuate? Come mai spesso escono attestati di compiute giacenze? Il dubbio, come difensore, mi è balenato nei casi in cui i soggetti PEC, si sono trovati destinatari in posta privata di atti per compiuta giacenza
Una società spende soldi per una raccomandata privata quando ha la PEC?
Chi controlla che i pignoramenti siano effettuati nel rispetto della legge?
Ho riscontrati pignoramenti su conti correnti dove fluiscono solo stipendi o pensioni, altresì ho visto pignoramenti su stipendi al di sotto dei 1.000 euro.
Un’altra cattiva abitudine è quella di frazionare i pignoramenti. Mi spiego meglio, se la società di riscossione ha 5 ingiunzioni da incassare invece di fare un solo pignoramento ne fa 5 e si prende 5 volte le spese, costringendo il cittadino a spendere soldi per l’avvocato ben 5 volte; così facendo, neutralizza ogni difesa e costringe a pagare e, nel frattempo, incassa alla grande.
Con la sentenza della Cassazione a SS.UU. del 16 febbraio 2017, n. 4090, la suprema Corte ha ritenuto la parcellizzazione del credito quale ipotesi di “abuso del processo”, riferendosi, con tale locuzione, ai casi in cui il creditore, per incassare più spese, frammenta le azioni.
Tali società devono agire in base agli artt. 1175, principio di correttezza nel rapporto obbligatorio, 1375 c.c., esecuzione secondo buona fede, art.. 111 Cost., il giusto processo, e al principio di spessore costituzionale della buona fede e alla correttezza per il tramite del dovere di solidarietà di cui all’art. 2 Costituzione.
Tali principi non vengono rispettati qualora si dovesse riconoscere al creditore il potere di frazionare il credito unitario. Infatti, in tal modo, il debitore verrebbe esposto in modo prolungato al vincolo coattivo, trovandosi, da un lato, onerato dalla necessità di predisporre plurime reazioni processuali a fronte dell’unicità della pretesa e, dall’altro, gravato da una moltiplicazione dei costi derivanti dal giudizio.
Autore Giuseppe Marino
Giuseppe Marino, avvocato tributarista, dottore commercialista, giornalista pubblicista tributario.













