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Responsabilità del commercialista tra obblighi e limiti sanzionatori

Responsabilità del commercialista

Critica all’estensione del concorso e inapplicabilità delle sanzioni ex art. 9 d.lgs. 472/1997

Negli ultimi anni si assiste a una progressiva espansione della responsabilità del commercialista, soprattutto in ambito tributario, con un ampliamento del concetto di “contributo agevolatore”, che rischia di trasformare il professionista in un garante generalizzato della legalità fiscale del cliente.

Tale tendenza emerge nella recente giurisprudenza di legittimità, in particolare nella sentenza della Corte di Cassazione n. 5638/2026, che valorizza il ruolo del commercialista come soggetto potenzialmente concorrente nell’illecito tributario, anche quando si limita alla trasmissione delle dichiarazioni.

Dottrina e prassi professionale evidenziano i rischi di una deriva interpretativa che attribuisce al commercialista un obbligo di vigilanza para-pubblicistico, eccedente il mandato professionale.

Si sostiene, invece, la tesi di inapplicabilità della sanzione al commercialista, sia con riferimento alla responsabilità dell’ente, sia in relazione al concorso ex art. 9 d.lgs. 472/1997, che richiede elementi soggettivi e oggettivi non configurabili nella normale attività professionale.

Fondamentale è il principio di imputazione all’ente (art. 7 D.L. 269/2003), secondo cui le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale di società con personalità giuridica sono esclusivamente a carico dell’ente.

La ratio è concentrare la responsabilità su chi trae vantaggio dall’illecito, evitando duplicazioni sanzionatorie e garantendo coerenza sistemica.

È inoltre vietata l’applicazione analogica delle norme sanzionatorie, in ossequio ai principi di legalità e determinatezza (art. 14 Preleggi e art. 25 Cost.).

La giurisprudenza ha talvolta interpretato estensivamente tali norme, escludendo la responsabilità di soggetti terzi, salvo ipotesi eccezionali di interesse personale. Ciò è coerente con i principi di personalità della responsabilità e di capacità contributiva.

Sebbene il d.lgs. 231/2001 non sia direttamente applicabile, offre un modello sistematico: la responsabilità è dell’ente quando il reato è commesso nel suo interesse o vantaggio, mentre i consulenti esterni non ne sono destinatari.

Anche nel sistema tributario l’illecito è funzionale all’interesse dell’ente, mentre il commercialista svolge un ruolo tecnico e non è beneficiario.

L’estensione della sanzione al professionista determina, quindi, una duplicazione priva di base normativa.

Parimenti infondata è l’applicazione del concorso ex art. 9 d.lgs. 472/1997 alla mera trasmissione della dichiarazione. Il concorso richiede pluralità di agenti, contributo causale e dolo, ossia coscienza e volontà di contribuire all’illecito.

La citata sentenza amplia eccessivamente tale ambito, attribuendo rilevanza a contributi meramente agevolatori e introducendo obblighi di controllo non propri del commercialista.

Ciò comporta una violazione del principio di colpevolezza, trasformando la diligenza professionale in una presunzione di responsabilità. Si crea, inoltre, una confusione tra obbligo professionale e obbligo di garanzia: il commercialista non è un organo di controllo né un garante dell’interesse fiscale dello Stato.

Ulteriore criticità è l’esclusione del vantaggio personale, elemento che, invece, rappresenta un indice rilevante della partecipazione dolosa. In assenza di vantaggio, manca il movente e, quindi, il dolo.

Anche il contributo causale risulta assente: attività come la tenuta contabile e la trasmissione telematica sono prestazioni tecniche neutre e non integrano partecipazione all’illecito.

L’estensione della responsabilità al commercialista contrasta, infine, con l’art. 7 D.L. 269/2003, svuotandone il principio di esclusività e generando duplicazione sanzionatoria.

In conclusione, una corretta interpretazione sistematica impone di escludere la responsabilità del commercialista quando manchino vantaggio personale, dolo e contributo causale concreto e l’attività rientri nel mandato professionale.

Il concorso non può essere utilizzato per colmare lacune probatorie, né per trasformare il professionista in un garante generale della legalità fiscale. La responsabilità deve restare in capo all’ente, quale soggetto beneficiario dell’illecito.

Autore Giuseppe Marino

Giuseppe Marino, avvocato tributarista, dottore commercialista, giornalista pubblicista tributario.