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Referendum… ‘sì’ o referendum ‘no’… questo è il dilemma…

Referendum


Ma i problemi della giustizia sono altri…

Ho atteso differenti giorni, dal momento che si è svolto il voto per il referendum, per analizzare non tanto il voto, ma le cause del suo insuccesso sui quesiti referendari per il mancato raggiungimento del “quorum” per la sua validità.

Il corpo elettorale, recentemente, è stato chiamato alle urne per i 5 quesiti referendari sulla “Legge Severino” per l’incandidabilità dopo condanna, sulla limitazione delle misure cautelari, sulla separazione delle carriere dei magistrati, sulla valutazione dei magistrati da parte dei membri laici dei consigli giudiziari, sulle firme per le candidature al CSM.

Tutti hanno gridato allo scandalo per il mancato raggiungimento del “quorum” (50% +1), ma nessuno dei vari opinionisti e giornalisti si è posto il problema in primis del perché la gente non vada a votare e, secondariamente, se conosce realmente l’istituto del “referendum” e quali siano le misure ad esso alternative.

Ogni fazione politica e tutti i politici e non… che si sono susseguiti in televisione per la “kermesse mediatica”… alcuni inguardabili e soprattutto da non ascoltare per la mancanza di italiano nell’esposizione… in merito alle ragioni del ‘sì’ e del ‘no’… hanno tentato di dare una spiegazione perché si dovesse andare a votare, ma non hanno illustrato cosa sia il referendum, quali tipi ne esistano nella nostra architettura costituzionale e quali siano i limiti nell’utilizzo di questo sistema partecipativo democratico della popolazione alle iniziative di respiro nazionale e di proposizione di differenti tematiche.

In Italia ne esistono di due tipi:

referendum confermativo, che serve per interrogare il consenso popolare circa una legge appena promulgata e la sua possibilità di entrare in vigore, una volta raggiunto il quorum;

– referendum abrogativo, che serve a far eliminare una legge esistente nella legislatura Costituzione italiana.

Nel 1948 entrò in vigore la Costituzione italiana che, ancora oggi, sancisce le disposizioni di Governo, Parlamento e Senato, e in essa erano già contenute le indicazioni sul referendum abrogativo, regolato dall’articolo 75.

Con tale articolo, i Padri Costituenti, hanno stabilito che vi è la possibilità di promuovere un referendum popolare per decidere l’eliminazione, in parte o in toto, di un decreto legge o di un atto avente forza di legge Questo, tra i tipi di referendum, può essere richiesto solo se vengono raccolte cinquecentomila firma o con il voto di cinque Consigli regionali.

In realtà, il referendum abrogativo è stato dotato di una legge solo nel 1970 e il primo ad essere effettuato fu quello sul divorzio nel 1974.

Gli italiani votarono ‘no’ all’abrogazione della legge Fortuna – Baslini, cosiddetta sul divorzio.

Per legge si intende una legge in senso formale, cioè approvata dal Parlamento secondo il procedimento ordinario; per “atto avente valore di legge” si intendono i decreti legge e i decreti legislativi, adottati dal Governo su legge delega del Parlamento, le altre sono di natura costituzionale, 139 articoli della Costituzione o “mediante la proposta da parte di almeno cinquantamila elettori di un progetto redatto in articoli”.

La Corte costituzionale si pronuncia sull’ammissibilità del referendum.

Tuttavia, ci sono dei limiti nell’utilizzo di questo istituto, ossia sono escluse dal referendum abrogativo le leggi tributarie, di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Non è possibile, inoltre, abrogare disposizioni di rango costituzionale, in quanto, nell’ambito delle fonti delle leggi, esse sono gerarchicamente sovraordinate alla legge ordinaria.

Detto quanto sopra, che permette di far capire quali sono i tipi di referendum e quali sono i limiti per poter ricorrere a questo istituto partecipativo denominato istituto di democrazia diretta, vi è da chiedersi perché i politici, rimanendo in Parlamento, ricorrano a questo strumento invece che legiferare nelle sedi istituzionali, il Parlamento appunto, per cui sono profumatamente pagati?

Molte persone, pur non avendo percepito il senso del referendum, perché su temi assolutamente tecnici e non accessibili dalla moltitudine dei cittadini, hanno dimostrato un disagio fortissimo nel non andare a votare perché hanno compreso che tale strumento non è altro che uno “specchietto per le allodole” o braccio di ferro dei politici, con i soldi dei contribuenti, per saggiare il proprio consenso elettorale su temi sui quali, invece, hanno il diritto e dovere di legiferare con grande senso di responsabilità a tutela degli interessi dei cittadini nelle sedi opportune, ossia il Parlamento.

Con i referendum hanno voluto mescolare argomenti, certamente importanti, quali l’eliminazione della Legge Severino sulla incandidabilità dei politici condannati in primo grado, sulla separazione delle carriere… ecc., con quelli della giustizia vera e di prossimità territoriale che, al contrario, prevedono altri tipi di ragionamenti più pratici e vicini alle reali esigenze dei cittadini stessi e delle categorie chiamate in gioco.

Molti politici, probabilmente, non sono mai stati dentro un tribunale e, per tale motivo, gridano allo scandalo… per andare in televisione invece di lavorare in Parlamento… solo quando un cittadino viene colpito da una sentenza di condanna, che poi risulta modificata nei gradi successivi e, di fatto, avendo subito mesi di custodia illegittima, capovolta nei gradi successivi… ma, intanto, sono trascorsi anni.

Oppure quando una multinazionale che prevede molti posti di lavoro in sede civile per conseguire un risarcimento del danno nei tribunali italiani, non per colpa della magistratura, ma per un negligente impiego delle risorse da parte della politica, trascorrono dai 5 – 15 anni fino all’ultimo grado e, una volta conseguito il titolo, ossia la sentenza favorevole, per farla mettere in esecuzione deve investire altri denari. Intanto, il debitore o è fallito o è fuggito all’estero, oppure non ha più beni da aggredire…

Questa non è giustizia giusta, perché anche in sede civile e non solo nel penale si possono creare morti bianche… con un’impresa commerciale che viene distrutta o dichiara il fallimento, in quanto non riesce a ottenere tutela o soddisfacimento del proprio credito e, per motivi finanziari, viene costretta a licenziare, con enormi danni verso tutte quelle famiglie che confidavano in quel lavoro e il sostentamento dei propri cari.

I veri problemi della giustizia sono ben altri… NON QUELLI IN PUNTO DI PRINCIPIO, seppur corretti, FORMULATI DALLA CLASSE POLITICA, ma che, in realtà, non sfiorano minimamente le problematiche della gente comune e dell’impresa e disincentivano gli stranieri ad investire in strutture logistiche e produttive nel nostro Paese.

Una mancanza di investimenti su risorse umane qualificate ed esperte e finanziarie destinate a sostenere personale sul campo porta ad un freno della macchina della giustizia.

Ciò si potrebbe ovviare a queste criticità… anche perché, in tale ipotesi, le risorse sia economiche che umane vi sarebbero, quale la magistratura onoraria che copre il 50% – 70% del contenzioso civile e penale, e le risorse economiche utilizzabili sarebbero irrisorie rispetto ai costi – benefici, ma la politica, in questo senso, è miope e non vuole prendere in considerazione questa categoria che sostiene il Paese ed il sistema giustizia da oltre 30 anni.

Si potrebbe utilizzare parte del PIL, non solo quello attuale assai esiguo rispetto agli altri Paesi europei, per maggiori investimenti sulle risorse umane della magistratura onoraria attualmente in funzione da decenni, che svolge le funzioni giudicanti e requirenti, coprendo quasi il 70% dei processi civili e penali, dando FINALMENTE attuazione alle direttive sovranazionali in merito all’illegittimità delle proroghe dei magistrati onorari in funzione oltre i 36 mesi. Sono circa 5.000 quelli in attività che affiancano quelli togati – e in violazione ai principi costituzionali ed alle Sentenze della Corte di Giustizia europea, l’ultima delle quali del 7 aprile 2022, che ha condannato l’Italia a conformarsi al diritto Unione europea, che segue a quella del luglio 2020 e di molti Tribunali di merito e TAR italiani, in virtù delle quali proprio la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese, i cui debiti non solo ricadranno sul cittadino comune ma, addirittura, mettono a rischio gli stessi finanziamenti del PNRR.

Questo vuol dire che se non vengono rispettati i dettati europei, l’Europa può bloccare i finanziamenti.

Adeguando il sistema normativo italiano di trattamento di questa categoria a quella europea, invece, si renderà più efficace e snella l’azione giudiziaria a servizio della collettività e si eviteranno pregiudizi all’economia, all’Italia ed alle famiglie.

Altre categorie, quali i rider, con tutto la considerazione che si deve loro, ed altre… e che non rappresentano un ramo dello Stato, come la magistratura onoraria che pronuncia sentenze “nel nome del popolo italiano”, hanno avuto maggiori tutele rispetto a questi servitori silenziosi dello Stato.

Ed ancora… sarebbe importante rendere più agevole l’alienazione degli immobili attribuendo tali poteri certificatori, che già hanno con le autentiche di firme dei loro assistiti nelle controversie, agli avvocati con un limite di valore commerciale sino a 500.000 euro, sistema già applicato nei Paesi di derivazione anglosassone, come USA e Gran Bretagna.

In Italia vi sono 280.000 avvocati in grado di svolgere questa funzione in maniera professionale ed adeguata.

Con tale sistema si riattiva un settore importante del lavoro e di settore – periti, assicurazioni, ingegneri, architetti, geometri, che lavorerebbero a stretto contatto con gli avvocati, utili per le banche in sede di erogazioni del mutuo agli acquirenti -, si creerebbe un indotto di lavoro, si aumenterebbe il PIL e si riattiverebbero i consumi e benessere per tutti.

L’atto di trasferimento di un immobile, pur con tutte le garanzie di formalità pubbliche, viene svolto nei Paesi di derivazione da un avvocato, o Attorney, coadiuvato da tutti i soggetti sopraindicati, come già di fatto avviene “de facto “in Italia”, in fase di stesura degli atti preliminari di acquisto/vendita di un immobile.

Ed ancora, eliminare il balzello dei tributi ipocatastali per le volture degli immobili in sede di successione solo nei casi di discendenza diretta: padre/figlio/coniuge superstite.

Aver rimosso l’imposta di successione non ha esonerato intere famiglie a sostenere le volture catastali, spesso onerose, 3%, quando anche trattasi di un solo immobile e derivanti dal genitore in sede di successione legittima a favore dei discendenti legittimi – figli, coniuge ecc., immobile che costituisce il frutto dei risparmi di una vita dei propri genitori.

Aumentare l’efficacia dell’applicazione dell’art. 96 cpc sulla lite temeraria nelle controversie con versamento delle somme da parte del soccombente nelle casse dell’Erario, incrementando, in tal modo, il gettito delle entrate e deflazionando il contenzioso

Introdurre la responsabilità civile del magistrato attraverso un iter parlamentare condiviso anche con la categoria della magistratura e non solo referendario, come è prevista per tutte le professioni – avvocati, medici, ingegneri, architetti – che rispondono direttamente dei propri errori anche per colpa lieve nello svolgimento della loro professione e con obbligo della copertura assicurativa.

Equiparare effettivamente accusa e difesa nel processo penale, in particolar modo in sede di indagini preliminari, ove la parificazione è solo sulla carta o, al limite, riservata ai più abbienti, facilitando l’accesso alla possibilità di effettuare indagini a tutto campo a tutti i soggetti, a prescindere dalle capacità economiche.

Snellire i processi con un maggiore ricorso al c.d. decreto penale di condanna per un maggior numero di reati minori, incentivando l’accettazione dello stesso da parte del condannato con misure idonee di forma premiale

Aumentare l’organico e l’efficienza dei dipendenti delle Cancellerie, anche tramite forme premiali di produttività e collegate alla performance, senza demandarne i compiti a soggetti terzi, non formati a tali mansioni situazione, quest’ultima, che porta all’inevitabile inefficienza e a ritardi nello svolgimento dei compiti peculiari dei dipendenti delle cancellerie che devono affiancare tali soggetti per formarli, a pregiudizio delle funzioni primarie poste a servizio del cittadino.

Nonostante i capi degli uffici gridino le loro lamentele, in molti Tribunali mancano carta, toner, computer…

Insomma, molti uomini che oggi servono la giustizia, “motu proprio” e con iniziative personali si adoperano per colmare le enormi lacune che si presentano negli uffici… portando da casa addirittura, a spese proprie, carta e toner… per far funzionare i dispositivi.

Ma ancora mancano giudici e PM negli organici ed oggi si potrebbero ovviare tante situazioni di criticità con un intervento costituzionale sull’assetto attuale, introducendo criteri correttivi di svolgimento della giurisdizione con un sistema mutuato da quello di derivazione anglosassone con un’osmosi tra la categoria dell’avvocatura e quella della magistratura, ove il PM non viene chiamato più Pubblico Ministero ma Avvocato dell’accusa e i capi degli uffici della Procura dovrebbero essere nominati dal popolo; in tal modo i vertici degli uffici giudiziari sarebbero responsabili politicamente di fronte alla collettività della loro azione di prevenzione e repressione dei reati e dei risultati conseguiti e, secondo una mia modesta opinione, sarebbero sicuramente molto più stimolati in tal senso, perché risponderebbero ai propri elettori.

La carriera dei giudici, invece, seguirebbe un percorso diverso.

Il problema non è se il PM può prendere un caffè con il giudice, lo può certamente fare, ma la questione è se le loro funzioni siano realmente differenti nello svolgimento dei ruoli a loro assegnati dalla Costituzione e non è banalmente con la separazione delle carriere, come hanno introdotto con il quesito referendario, che si conseguirebbero tali risultati, ma solo con una concreta distinzione di funzioni, di nomina e di modifica dell’assetto costituzionale dei ruoli, come sopraindicata.

Il sistema attuale è inadeguato e lo ha dimostrato il recente concorso e relativa selezione così come lo ha gridato la medesima categoria della magistratura.

Allora, se questo è vero, secondo il mio sommesso avviso, i tempi potrebbero essere maturi per cambiare il metodo di esercizio della giurisdizione dell’accusa e del ruolo giudicante ed un sistema come quello vicino a quello anglosassone con l’integrazione tra avvocatura e magistratura potrebbe portare a mille benefici per la collettività e anche per l’Ordine giudiziario in termini di costi – benefici e di credibilità.

È inutile nascondersi dietro l’ipocrisia di un granello di sabbia… quando le soluzioni ci sarebbero per ridare dignità e credibilità a tutta la categoria degli operatori del settore del diritto e la classe politica assolvesse realmente al suo ruolo di rappresentante del popolo e le affrontasse con onestà intellettuale, confrontandosi con tutte le categorie, ma a tutela del cittadino.

Ci devono essere un sistema politico e un ordinamento giudiziario totalmente garantisti, attenti, appunto, ai diritti anche mediatici, come garantito dalla nostra Costituzione, una Giustizia che attraverso una “Lungimirante politica“, valorizzi le attuali risorse umane in campo e le renda maggiormente efficienti con quelle degne di un Paese civile e democratico conforme agli standard previsti dalla Costituzione e dagli Ordinamenti Sovranazionali.

Ci si sente meno soli quando non si è circondati dall’ipocrisia pseudointellettuale della classe politica.

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Autore Maurizio Colangelo

Maurizio Colangelo, nato il 28.09.1963 a Gemona del Friuli (UD), residente a Roma, coniugato e padre, tramite procedura adozione internazionale con la Comunità di Sant’Egidio, di un ragazzo del Burkinafaso. Diplomato al Liceo classico di Belluno, Laurea in Giurisprudenza Università di Trieste, militare assolto nelle forze speciali italiane nell’ambito manovre NATO degli Alpini Paracadutisti - Rangers, Delegato nazionale per il Lazio dall’Associazione Nazionale Paracadutisti Rangers. Avvocato Internazionale. Master presso la Scuola Superiore degli Affari Esteri. È stato Sostituto Procuratore onorario della Procura di Roma, Vicepretore della Pretura di Roma, attualmente ricopre anche incarico di Giudice onorario di Tribunale e già assegnatario alla sezione specializzate in materia familiare e diritto civile. Docente e collaboratore esterno a contratto nel Master Violenza Interpersonale: Bullismo - Mobbing – Stalking: Strategie efficaci e modelli psicosociali integrati per l’identificazione e la gestione dei conflitti e dei comportamenti aggressivi in soggetti vittime di vessazioni e atti persecutori nella Università telematica Pegaso Anno accademico 2020/2021. Autore di differenti articoli, monografie nelle tematiche di Diritto Familiare, Penale e Comunitario, Costituzionale e Diritto internazionale e Diritto Unione Europea. Relatore in convegni ed artefice di casi giudiziari di rilevanza nazionale: Affittopoli, Compagnie petrolifere, abusivismo medico. Componente del Comitato scientifico Collana Editoriale Le Monadi Aracne Editrice. Autore di ‘Legal Thriller Illegalità Sommersa’ distribuito dalla Mursia Editore, presente nelle Fiere di NewYork, Francoforte, Londra, Roma e Torino. Autore di libro sul Bullismo e Cyberbullismo, vincitore di due premi internazionali. In data 15 dicembre 2017 gli è stata consegnata Onorificenza dall’Ordine Avvocati di Roma per i 25 anni di professione e lustro attribuito all’Ordine in conseguenza della attività forense svolta.

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