Tutto quello che c’è da sapere per non trovarsi nei guai
I reati di omesso versamento sono sostanzialmente tre: l’omesso versamento delle ritenute certificate, limite 150.000 euro; l’omesso versamento IVA, limite 250.000, e l’omesso versamento ritenute previdenziali a carico dei dipendenti, limite 10.000 euro.
Il primo reato da tener presente è l’omesso versamento delle ritenute IRPEF certificate dei dipendenti e dei professionisti
L’omesso versamento di ritenute certificate è un reato previsto dall’ordinamento italiano all’articolo 10 bis del decreto legislativo n.74/2000.
Per poter essere imputato, in primo luogo bisogna presentare il modello 770 e rilasciare le certificazioni ai dipendenti, ossia i modelli CUD. Il limite è di 150.000 euro, per cui, se lo si supera e non si hanno i soldi, ci sono tre strade percorribili: si paga la parte eccedente andando sotto soglia, ad esempio devo versare 162.000 euro ne verso 13.000 e vado a ritenute non versate per 149.000; si rateizza, oppure non si rilasciano le certificazioni.
Il pagamento deve avvenire entro il termine della dichiarazione dell’anno successivo; se si rateizza il limite scende a 50.000, quindi, fate attenzione, se devo pagare 152.000 euro di ritenute è più conveniente pagare 3.000 e andare sotto soglia, anziché rateizzare, la cui istanza fa scendere la soglia da 150.000 a 50.000 euro.
L’art.10 bis Legge sui reati tributari recita quanto segue:
È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d’imposta, se il debito tributario non è in corso di estinzione mediante rateazione, ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.
In caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell’articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il colpevole è punito se l’ammontare del debito residuo è superiore a cinquantamila euro.
L’omesso versamento IVA, è un reato previsto dall’ordinamento italiano all’articolo 10 ter del decreto legislativo n.74/2000.
Per poter essere imputato, basta non versare IVA oltre il limite è di 250.000 euro, per cui, se si supera il limite e non si hanno i soldi, ci sono due strade: o si paga la parte eccedente, andando sotto soglia, ad esempio devo versare 252.000 euro ne verso 3.000 e vado a IVA non versata per 249.000; o si rateizza, però, attenzione, se non si paga, il limite scende a 75.000.
Il pagamento deve avvenire entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale; se si rateizza il limite scende a 75.000, quindi, se devo pagare 152.000 euro di IVA è più conveniente pagare 3.000 e andare sotto soglia, anziché rateizzare, la cui istanza fa scendere la soglia da 250.000 a 75.000 euro.
L’art.10 ter Legge sui reati tributari recita quanto segue:
È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla medesima dichiarazione, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d’imposta, se il debito tributario non è in corso di estinzione mediante rateazione, ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.
In caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell’articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il colpevole è punito se l’ammontare del debito residuo è superiore a settantacinquemila euro.
L’omesso versamento delle ritenute previdenziali a carico dei dipendenti è un reato previsto dall’ordinamento italiano dall’art. 2 comma 1 bis del D.L. 2 settembre 1983, n. 463 convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638 (in G.U. 11/11/1983, n.310).
Il datore di lavoro versa circa il 23,81% di ritenute a carico suo e circa il 9,19% a carico del dipendente, tale ultima ritenuta, 9,19%, se non viene versata è reato penale; dunque, conviene dire al consulente del lavoro di far versare tale importo, limitato rispetto al totale dal pagare, 9,19% contro il 23,81%.
Il pagamento del limite superiore a 10.000 euro deve avvenire entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.
Inizialmente era reato anche non versare 10 euro, poi, intasate le Procure, hanno posto il limite a 10.000 euro, oltre il quale si commette reato.
In ogni caso, per gli importi inferiori c’era inizialmente una sanzione da 10.000 a 50.000, poi la legge Meloni ‘ha ridotta a massimo una volta e mezzo a 4 volte l’importo da versare.
L’omesso versamento delle ritenute previdenziali a carico dei dipendenti è un illecito che comporta sanzioni penali o amministrative a seconda dell’importo.
Se l’omissione supera i 10.000 € annui, è reato penale, reclusione fino a 3 anni e multa fino a 1.032 €; al di sotto di tale soglia, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da 1,5 a 4 volte l’importo omesso. Il datore di lavoro può evitare la punizione se versa le somme dovute entro 3 mesi dalla notifica dell’accertamento, ma deve comunque pagare gli interessi.
L’art. 2 comma 1 bis del D.L. 2 settembre 1983, n. 463 convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, in G.U. 11/11/1983, n.310, recita quanto segue:
L’omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032.
Se l’importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria (da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso).
Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.
L’omesso versamento dell’IRES, dell’IRPEF personale o dell’IRAP non è un reato autonomo come l’omesso versamento di IVA o ritenute. Tuttavia, le imposte sui redditi non versate rientrano nel calcolo dell’evasione per altri reati tributari, come l’omessa dichiarazione.
Se l’evasione fiscale, che include le imposte sul reddito, supera determinate soglie, €50.000 euro, si configura un reato penale.
Quindi, anche se non si sono superate le soglie di omesso versamento sopra descritte bisogna stare attenti a presentare la dichiarazione; se c’è un debito erariale per singola imposta superiore a 50.000 euro e non si presenta la dichiarazione si commette un reato.
L’art.5 del Dlgs 74/2000 recita quanto segue:
È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.
È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d’imposta, quando l’ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.
Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.
Autore Giuseppe Marino
Giuseppe Marino, avvocato tributarista, dottore commercialista, giornalista pubblicista tributario.













