La bozza di proposta chiede l’istituzione del reato di Associazione Massonica di stampo iniziatico
Dopo le clamorose rivelazioni di una nota trasmissione televisiva, che hanno svelato inquietanti collusioni tra politica, economia, alte cariche dello Stato e delle forze armate, arriva in Parlamento una proposta di legge per l’istituzione del reato di Associazione Massonica di stampo iniziatico.
La proposta, presentata dai Deputati Jubela, Jubelo, Jubelum, del gruppo Frittura mista, mette in evidenza come la Massoneria, attraverso la diffusione del libero pensiero, mini le idee preconcette dell’individuo e le credenze culturali.
Di seguito, la proposta di legge integrale, pervenuta in esclusiva alla nostra redazione.
PROPOSTA DI LEGGE
Istituzione del reato di Associazione Massonica di stampo iniziatico
La presente proposta di legge nasce partendo dal concetto di pericolosità sociale disciplinato dall’art. 203 c.p.:
Agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell’articolo precedente, quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati.
La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell’articolo 133.
Il richiamato art. 133 del c.p. recita:
Nell’esercizio del potere discrezionale indicato nell’articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta:
1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell’azione;
2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;
3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.
Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta:
1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;
2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;
3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;
4) dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.
Nella fattispecie, al punto 2 viene citato il concetto di danno che viene distinto in patrimoniale e non patrimoniale.
Nell’ambito del danno non patrimoniale possono essere individuate, a titolo esemplificativo, le seguenti categorie:
• Danno Biologico: Lesione all’integrità psico-fisica.
• Danno Morale: Sofferenza interiore, dolore, patema d’animo.
• Danno Esistenziale: Peggioramento della qualità della vita e delle attività abituali.
• Danno Riflesso/Parentale: Danno subito dai familiari a causa dell’evento dannoso subito da un congiunto.
In particolare, il danno morale è la sofferenza interiore, psicologica, il dolore o il turbamento psichico che una persona subisce a causa di un fatto illecito altrui, rientrando nei danni non patrimoniali. Consiste in patemi d’animo, ansia, depressione, ma può includere anche pregiudizi alla dignità, all’onore e all’integrità emotiva.
Non vi è dubbio che nella casistica di turbamento psichico rientri, a tutti gli effetti, la fenomenologia della dissonanza cognitiva, da ora in poi indicata come DC.
La DC è un concetto introdotto da Leon Festinger nel 1957.
Essa consiste in quel fenomeno secondo cui quando delle cognizioni – credenze, conoscenze, opinioni su di sé, gli altri o il mondo – sono in contrasto tra loro e/o con un comportamento, emerge uno stato di disagio psicologico che conduce all’elaborazione di vari processi al fine di ridurlo.
I fattori principali della DC sono il conflitto interno e il disagio psicologico, che, con l’incoerenza, generano uno stato di stress, ansia o fastidio.
Lo stato di DC, oltre ad essere individuale, può diventare anche collettivo, e assume il connotato di crisi delle credenze, così come teorizzata da José Ortega y Gasset.
Per Ortega, le credenze sono le convinzioni profonde, spesso inconsce, su cui si fonda la vita sociale e la “vita di ognuno”. Non sono semplicemente idee, ma “vigenze collettive” che orientano il rapporto con la realtà.
La messa in crisi di queste certezze condivise, porta alla crisi della civiltà stessa, che perde il suo “scheletro” ideologico.
La conseguenza è il crollo dell’ordine costituito e dei meccanismi di controllo sociale che permettono il consolidamento dei rapporti sociali di potere.
In questo caso, ci troviamo in un vuoto legislativo, visto che il Codice penale non prevede direttamente il reato di associazione sovversiva non violenta.
Tale circostanza appare una grave mancanza del sistema penale italiano, dato che, dal punto di vista sociologico, tutta la letteratura è unanime nel considerare che tutte le attività eversive condotte con modalità violente hanno comunque una matrice ideologica o ideale.
Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l’ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.
Art. 270 c.p. – Associazioni sovversive
Una penalizzazione di tali attività va considerata sicuramente in combinato all’art. 416 del c.p.:
Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.
Tale vuoto va necessariamente colmato, individuando una nuova forma di associazione per delinquere che preveda il caso specifico della Massoneria, la quale, attraverso la diffusione del libero pensiero, il rifiuto di ogni dogma e la pretesa di scardinare i valori condivisi della società consumistica, genera pericolosissime dinamiche di DC e di crisi delle credenze.
Nel caso del danno individuale non patrimoniale, far pensare a un individuo che quello che effettivamente determina il valore di una persona sia la consapevolezza e non il conto in banca, provoca una chiara situazione disvaloriale che comporta diverse categorie di danno.
Danno morale – Il confronto con chi parla di spiritualità genera un profondo disagio psichico in chi non sa di avere un’anima, con conseguente sofferenza e stress.
Danno esistenziale – La qualità della vita di chi fino a poco prima era convinto che la realizzazione fosse l’ultimo modello di auto o di telefonino peggiora, privandolo delle vuote gratificazioni dell’io. Questo altererà anche le abitudini di vita del soggetto, che, in tal caso, sarà costretto a rivedere la sua routine.
Danno biologico – Lo stress causato dal danno morale, a lungo andare, può sfociare in patologie fisiche, insonnia, ipertensione o, nei casi più gravi, può portare a gravi problemi cardiocircolatori.
Danno Riflesso/Parentale – Stress e patologie non potranno che condizionare anche la qualità della vita dei familiari. Aumentata litigiosità, tempo da dedicare a visite mediche e a cure, assistenza morale e fisica del dissonante avranno un impatto sicuramente negativo sull’intera vita relazionale – familiare. Fino a conseguenze estreme, come la riduzione della paghetta dei figli, ad esempio.
Dal punto di vista sociale, ideologie che si fondano su spiritualità e merito hanno sempre avuto una forte spinta eversiva.
La stessa figura di Cristo è emblematica, in tal senso. Anche per quanto riguarda la natura del potere. La sua affermazione di essere “re di un regno non di questo mondo” apre una pericolosa spaccatura nei modelli di legittimazione del potere.
Per i rapporti tra Massoneria e potere rimandiamo alla dissertazione del Riccio (Riccio P. – 2020).
Il caso costituisce anche una prima giurisprudenza, con una sentenza di condanna (Sentenza Pilato, Popolo ebreo contro Gesù di Nazareth, 33 d.C.).
I punti di contatto tra Cristo e la Massoneria sono diversi.
Su tutti, va ricordato il caso di un pericoloso Massone del XVIII secolo, tal Raimondo de Sangro, che, con la sua erudizione sia in campo umanistico che scientifico e le sue pretese di libero pensiero e ideologie illuministe, mise in crisi il sistema nobiliare ed ecclesiastico del Regno di Napoli.
Non a caso, nella cappella di famiglia, il de Sangro usa proprio la figura del Cristo come metafora del Maestro Massone.
La forte carica eversiva della Massoneria appare evidente anche nel processo di mutamento sociale che segna il passaggio dall’Ancien Régime allo stato moderno.
Il rifiuto dei dogmi, della legittimazione divina del potere monarchico, unitamente al trinomio Libertà, Uguaglianza e Fratellanza, devastano il sistema sociale europeo.
Inoltre, la stessa Rivoluzione francese del 1789, è la dimostrazione di come l’art. 270 sia da emendare, vista la potenzialità del libero pensiero di ispirare attività sovversive violente.
L’alta potenzialità criminale della visione Massonica può essere chiaramente ravvisata anche in un altro Massone sempre del XVIII secolo, tale Gaetano Filiangieri, il quale introduce, nel suo diabolico sistema filosofico, il concetto di diritto alla ricerca della felicità, poi recepito nella Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d’America del 1776, già imbevuta di ideali massonici e illuministici, che propugnano intollerabili affermazioni dei diritti umani.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
L’art. 270 del Codice penale viene così modificato:
Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente, attraverso delle ideologie o il propugnare del libero pensiero gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente o dal punto di vista della legittimazione sociale l’ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.
Art. 2.
Aggiunta al Codice penale dell’art. 270 octies – Spaccio di libero pensiero
Chiunque attenta all’ordinamento sociale attraverso lo spaccio o comunque la diffusione del libero pensiero, a titolo oneroso o gratuito, è punito con la reclusione da dieci a venti anni.
Art. 3
Aggiunta al Codice penale dell’art. 416 quater – Associazioni massoniche di stampo iniziatico
Chiunque fa parte di un’associazione di tipo massonico con finalità iniziatica formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da venti a venticinque anni.
Coloro che promuovono, dirigono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da venticinque a trentacinque anni, oltre all’esposizione alla pubblica gogna per ogni equinozio e solstizio per 7 anni.
L’associazione è di tipo massonico quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della propugnazione del libero pensiero all’interno o all’esterno dell’Associazione Massonica per finalità iniziatiche o comunque di elevazione delle masse e della consapevolezza dei popoli.
Se l’associazione è armata di soggetti distinti da una complessa rete sinaptica si applica la pena della reclusione da trenta a quaranta anni nei casi previsti dal primo comma e da ottanta a centoventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.
L’associazione si considera iniziatica quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell’associazione, di strumenti simbolici ed esoterici riservati ai soli membri, anche se limitata ai soli luoghi conosciuti dai soli Figli della Vedova.
Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo per motivazioni filantropiche o umanitarie sono finanziate in tutto senza il ricorso a contributi pubblici, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne caratterizzano l’attività, ivi compresi grembiuli, brevetti, rituali, mazzuoli, collari, regolamenti, medaglie, medagliette e affini.
Nei confronti di tutti coloro che sono anche vagamente imputabili dei reati individuati dai precedenti commi, ma anche nei confronti di coloro che sono legati da rapporti di parentela, amicizia, societario e di vicinanza con chiunque sia aderente ad associazioni Massoniche di stampo iniziatico o presunte tali, siano essi attivi e quotizzanti, in sonno o depennati, viene messo immediatamente in atto il pubblico ludibrio su piattaforme informatiche social, su applicazioni di messaggeria istantanea e il libero dileggio durante trasmissioni diffuse a mezzo televisivo e radiofonico e/o articoli diffusi a mezzo stampa cartacea o telematica. Il presente comma si applica anche a chi dovesse entrare a mezzo di seduta spiritica in contatto con Massoni passati all’Oriente Eterno.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Associazioni Massoniche non riconosciute dalla UGLE e alle Gran Logge straniere che operano sul territorio italiano per lo spaccio del libero pensiero, nella difesa dei diritti umani e, soprattutto, nella diffusione di sentimenti iniziatici.
Autore Pietro Riccio
Pietro Riccio, esperto e docente di comunicazione, marketing ed informatica, giornalista pubblicista, scrittore. Direttore Responsabile del quotidiano online Ex Partibus, ha pubblicato l'opera di narrativa "Eternità diverse", editore Vittorio Pironti, e il saggio "L'infinita metafisica corrispondenza degli opposti", Prospero editore.













