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Notifiche tributarie via PEC e deposito su InfoCamere

InfoCamere

La Cassazione ribadisce l’obbligo di provare la spedizione della raccomandata informativa, ma senza AR facendo emergere profili di incostituzionalità

Quando la notifica via PEC non va a buon fine perché l’indirizzo PEC è invalido o inattivo, l’Amministrazione può procedere con il deposito telematico dell’atto nell’area riservata di InfoCamere e la pubblicazione dell’avviso per 15 giorni, ai sensi dell’art. 60, comma 7, DPR 600/1973.

Tuttavia, deve comunque dimostrare di aver spedito la raccomandata informativa prevista dalla norma.

Cass., Sez. V, ord. 17 maggio 2026, n. 14584

Con l’ordinanza n. 14584 del 17 maggio 2026, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sulla disciplina delle notificazioni degli atti tributari effettuate mediante posta elettronica certificata nei confronti di imprese e professionisti, affrontando in particolare le conseguenze derivanti dall’esito negativo della notifica telematica e gli adempimenti richiesti all’Amministrazione finanziaria per il perfezionamento del procedimento notificatorio previsto dall’art. 60, comma 7, del D.P.R. n. 600 del 1973.

La decisione si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato volto a chiarire la natura e la funzione della raccomandata informativa che deve seguire il deposito telematico dell’atto nell’area riservata del portale InfoCamere quando la notifica via PEC non possa essere eseguita per inattività o invalidità dell’indirizzo elettronico del destinatario.

La controversia trae origine dall’impugnazione di alcune intimazioni di pagamento fondate su cartelle esattoriali che l’Agente della riscossione aveva tentato di notificare tramite PEC all’indirizzo risultante dagli elenchi ufficiali.

I tentativi di consegna erano tuttavia falliti a causa dell’invalidità dell’indirizzo elettronico. In conseguenza di ciò, l’ente procedeva secondo il meccanismo sostitutivo previsto dalla normativa, effettuando il deposito telematico degli atti presso la piattaforma InfoCamere e pubblicando il relativo avviso per quindici giorni.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia aveva ritenuto invalide le notifiche sul presupposto che l’Amministrazione non avesse prodotto la documentazione attestante l’invio della raccomandata informativa prevista dall’art. 60, comma 7, D.P.R. n. 600/1973.

L’Agenzia delle Entrate ricorreva quindi per cassazione sostenendo che tale adempimento non fosse determinante ai fini del perfezionamento della notifica e che la normativa non imponesse né la prova della ricezione né quella della spedizione della raccomandata.

La Suprema Corte respinge il ricorso e coglie l’occasione per precisare il corretto significato della disposizione normativa. Secondo i giudici di legittimità, il procedimento notificatorio delineato dall’art. 60, comma 7, si articola in una sequenza di attività che trova applicazione quando la notifica PEC non possa essere perfezionata per cause imputabili al destinatario, quali l’invalidità o l’inattività dell’indirizzo risultante dai pubblici registri.

In tali ipotesi la legge consente all’Amministrazione di procedere mediante deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito InfoCamere e mediante pubblicazione dell’avviso per quindici giorni.

Decorso tale termine, la notificazione si considera perfezionata nei confronti del destinatario. Contestualmente, l’ufficio è tenuto a dare notizia dell’avvenuta notificazione tramite lettera raccomandata.

L’aspetto di maggiore interesse della pronuncia riguarda proprio la qualificazione di quest’ultimo adempimento. La Cassazione chiarisce che la raccomandata informativa non richiede la prova della sua ricezione da parte del contribuente.

Diversamente da quanto avviene nell’istituto della comunicazione di avvenuto deposito previsto per le notifiche postali tradizionali, la normativa tributaria non subordina infatti la validità della notifica alla dimostrazione dell’effettiva consegna della raccomandata.

Ciò non significa, tuttavia, che l’adempimento possa essere considerato irrilevante. La Corte afferma espressamente che, in presenza di contestazioni da parte del contribuente, l’Amministrazione deve essere in grado di dimostrare almeno l’avvenuta spedizione della raccomandata informativa.

Tale prova costituisce un elemento essenziale del procedimento notificatorio e la sua mancanza impedisce di ritenere validamente completata la procedura prevista dalla legge.

La decisione assume particolare rilievo pratico poiché distingue nettamente tra prova della ricezione e prova della spedizione. Mentre la prima non è richiesta, la seconda resta indispensabile e il relativo onere probatorio grava integralmente sull’ente notificante.

Ne consegue che la mera produzione della documentazione relativa al deposito su InfoCamere e alla pubblicazione dell’avviso non è sufficiente ove manchi qualsiasi attestazione dell’invio della raccomandata.

La pronuncia offre, inoltre, un’importante conferma in ordine alla disciplina delle notifiche PEC con esito negativo. La Corte esclude che l’Amministrazione sia tenuta a effettuare ulteriori verifiche sull’indirizzo elettronico o a procedere mediante notificazione postale ordinaria qualora l’indirizzo PEC risultante dagli elenchi ufficiali sia invalido o inattivo.

In tali circostanze il legislatore ha predisposto uno specifico meccanismo sostitutivo fondato sul deposito presso InfoCamere, il quale rappresenta una modalità autonoma e legittima di perfezionamento della notificazione.

Sotto il profilo processuale, l’ordinanza rafforza le possibilità difensive del contribuente nelle controversie concernenti cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e altri atti della riscossione notificati attraverso il sistema delineato dall’art. 60, comma 7, D.P.R. n. 600/1973.

La produzione in giudizio della prova della spedizione della raccomandata informativa assume infatti un ruolo centrale e la sua assenza può condurre all’annullamento dell’atto per vizio della notificazione.

L’ordinanza n. 14584 del 2026 conferma dunque un orientamento volto a bilanciare le esigenze di efficienza dell’azione amministrativa con le garanzie difensive del contribuente.

Pur riconoscendo la piena legittimità del sistema di deposito telematico presso InfoCamere quale rimedio all’inefficacia della notifica PEC, la Corte ribadisce che la tutela del destinatario impone il rispetto integrale degli adempimenti informativi previsti dalla legge, tra i quali assume rilievo imprescindibile la prova della spedizione della raccomandata informativa.

Profili critici della disciplina e possibile questione di legittimità costituzionale da eccepire nei ricorsi

La conclusione cui perviene la Cassazione, secondo cui la validità della notificazione non dipende dalla prova della ricezione della raccomandata informativa ma soltanto dalla prova della sua spedizione, appare coerente con il dato letterale dell’art. 60, comma 7, del D.P.R. n. 600/1973.

Tuttavia, tale soluzione interpretativa solleva rilevanti dubbi sul piano della compatibilità costituzionale.

Il deposito presso l’area riservata del portale InfoCamere e la mera spedizione di una raccomandata informativa rischiano di trasformare la conoscenza dell’atto in una mera fictio iuris, fondata su una presunzione legale particolarmente incisiva.

Il sistema elaborato dalla Cassazione crea una presunzione legale di conoscenza, in contrasto con la giurisprudenza della Corte costituzionale che, in materia di notificazioni, ha sempre richiesto un ragionevole collegamento tra perfezionamento legale dell’atto e concreta possibilità di conoscenza da parte del destinatario

La Corte Costituzionale affermò che le modalità di notificazione devono garantire una ragionevole possibilità di conoscenza dell’atto da parte del destinatario e che le presunzioni legali non possono comprimere irragionevolmente il diritto di difesa.

La Corte ritenne che il diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost. esiga un collegamento più stretto tra il perfezionamento della notifica e la concreta possibilità di conoscenza dell’atto.