Aggiornamento informativo periodico
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.
Il disegno di legge ‘Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1996 n. 11 (‘Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987 n. 13 concernente la delega in materia di difesa di economia, bonifica montana e difesa del suolo’)’ sarà all’esame della VIII Commissione consiliare permanente, Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo, presieduta dal Consigliere Maurizio Petracca, PD, in programma mercoledì 9 ottobre alle ore 13:10.
Il ddl ‘Norme urbanistiche per la prevenzione del rischio bradisismico nell’area dei Campi Flegrei’, ad iniziativa dell’Assessore regionale Bruno Discepolo, sarà all’esame della IV Commissione consiliare permanente, Urbanistica, Lavori pubblici, Trasporti, presieduta dal Consigliere Luca Cascone, De Luca Presidente, che si riunirà il 10 ottobre alle ore 13:30.
Il disegno di legge all’esame della VIII Commissione è diretto a realizzare una parziale revisione della legge regionale legge regionale n.11/1996 mediante l’introduzione di disposizioni volte a chiarire con maggiore precisione i vincoli e le prescrizioni cui gli enti competenti devono attenersi per la realizzazione degli interventi di forestazione.
In particolare, il ddl prevede che le nuove assunzioni di operai idraulico forestali, da parte degli enti responsabili dell’attuazione della programmazione regionale in materia forestale, possa avvenire nel rispetto del limite massimo di spesa sostenuto al 31 dicembre 2023, così correggendo l’effetto distorsivo determinato dalla legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 che introdusse il divieto di nuove assunzioni per gli enti responsabili dell’attuazione della programmazione regionale in materia forestale e che, nel corso del tempo, ha provocato l’impossibilità di sostituire, nei limiti assunzionali, il personale andato in quiescenza e di assumere con contratti a tempo indeterminato gli operai idraulico – forestali, assunti a tempo determinato, con conseguente diffuso ricorso alla reiterazione di contratti a tempo nonché di lavoro interinale.
Il ddl prevede, altresì, che le nuove assunzioni sono possibili all’esito di procedure selettive concorsuali svolte nel rispetto dei principi di cui all’articolo 97 della Costituzione.
Inoltre, al fine di garantire una compartecipazione alle scelte programmatorie regionali, si istituisce anche il ‘Tavolo di partenariato’, cui è affidato il compito, tra l’altro, di formulare indirizzi e esprimere pareri in materia di programmazione forestale.
Il ddl all’esame della IV Commissione, in attuazione del Decreto-legge n. 76/2024, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n.111, e nelle more dell’approvazione del Piano Paesaggistico Regionale, di cui all’Intesa del 14 luglio 2016, è finalizzato ad evitare l’incremento del carico urbanistico residenziale nell’ambito territoriale dei Campi Flegrei, a rischio vulcanico, sismico e bradisismico, anche in relazione alle conseguenze che nuove costruzioni potrebbero determinare sulla pianificazione di emergenza.
Il Decreto – legge n. 76/2024 dispone, infatti, che la Regione Campania adotti, entro il 1° ottobre 2024, gli atti necessari a fronteggiare con urgenza gli effetti dell’evoluzione del fenomeno bradisismico e ad evitare l’incremento del carico urbanistico nell’area oggetto di intervento.
In quest’ottica, il disegno di legge esplicita e precisa che nelle aree di cui all’articolo 9 bis, comma 1, lettera a, del richiamato D.L., si applicano le disposizioni e le misure di salvaguardia previste dalla legge regionale n. 21/2003, recante ‘Norme urbanistiche per i comuni rientranti nelle zone a rischio vulcanico dell’area vesuviana’.
Quindi, gli strumenti urbanistici generali ed attuativi dei Comuni siti nell’area oggetto di intervento non potranno contenere disposizioni che consentono nuove edificazioni a scopo residenziale, mediante l’aumento dei volumi abitabili e dei carichi urbanistici derivanti dai pesi insediativi nei rispettivi territori, con obbligo per gli stessi Comuni di adeguare al divieto anche gli strumenti urbanistici generali ed attuativi in corso di formazione e/o adottati.
Il ddl prevede, altresì, che restano esclusi dalla applicazione della norma gli interventi finalizzati alla messa in sicurezza e all’adeguamento funzionale e igienico -sanitario degli immobili esistenti, nonché gli interventi di ristrutturazione edilizia, anche mediante demolizione e ricostruzione in altro sito, in coerenza con le previsioni urbanistiche vigenti, con la pianificazione di emergenza e in attuazione delle disposizioni previste dalla legge regionale n. 16/2004 e successive modifiche ed integrazioni.
Infine, il ddl precisa che tali disposizioni s’intendono abrogate dalla data di entrata in vigore del Piano Paesaggistico Regionale, così come già previsto dal comma 175 dell’articolo 1 della l.r. 7 agosto 2014 n. 16, che dispone l’abrogazione della legge regionale n. 21/2003 a decorrere dalla data di entrata in vigore del PPR.