L’obbligazione tributaria è riferibile al solo detentore dell’immobile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9133/2026 pubblicata l’11 aprile 2026, interviene su una questione di frequente contenzioso nella fiscalità locale: la configurabilità, o meno, di una responsabilità solidale tra locatore e conduttore per il pagamento della TARI.
La risposta è netta: nessuna solidarietà può essere ravvisata, essendo l’obbligazione tributaria strutturalmente riferibile al solo detentore dell’immobile.
La decisione si inserisce nel solco della disciplina dettata dalla legge n. 147/2013, secondo cui la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Il presupposto impositivo è quindi ancorato alla detenzione qualificata, non alla proprietà. Ne consegue che, in presenza di un contratto di locazione, il soggetto passivo è il conduttore, quale utilizzatore effettivo del bene.
La Corte ribadisce che l’obbligo dichiarativo grava personalmente sul detentore e non può essere trasferito o assolto da altri, trattandosi di una prestazione di facere con rilevanza autonoma.
Il punto centrale dell’ordinanza riguarda, tuttavia, il rapporto tra obbligo di pagamento e adempimento da parte di terzi.
Nel caso concreto, il locatore aveva continuato a versare la TARI anche dopo la locazione dell’immobile, mentre la conduttrice aveva omesso la dichiarazione e il pagamento. L’ente impositore aveva quindi richiesto nuovamente il tributo alla conduttrice.
La Cassazione censura tale impostazione, affermando il seguente principio: il pagamento effettuato dal proprietario, pur non essendo il soggetto passivo, ha efficacia liberatoria per il conduttore, in quanto integra un’ipotesi di adempimento del terzo ex art. 1180 c.c., impedendo una duplicazione del prelievo.
Ne deriva che l’amministrazione non può pretendere due volte lo stesso tributo per il medesimo presupposto.
La pronuncia chiarisce un punto fondamentale: non esiste un vincolo di solidarietà passiva tra locatore e conduttore in materia di TARI.
Le conseguenze sono rilevanti:
• il locatore non è coobbligato al pagamento, una volta che l’immobile sia detenuto dal conduttore;
• il pagamento del locatore non integra una responsabilità concorrente, ma un adempimento sostitutivo;
• il conduttore non può essere chiamato a pagare nuovamente quanto già versato, salvo eventuali differenze legate alla sua posizione soggettiva.
La Corte precisa, infatti, che la misura del tributo può variare, ad esempio per il numero dei componenti del nucleo familiare, rendendo necessario verificare la corrispondenza tra quanto versato e quanto effettivamente dovuto.
Diverso è il discorso per gli obblighi dichiarativi.
La conduttrice, pur beneficiando dell’effetto liberatorio del pagamento eseguito dal locatore, resta comunque responsabile per l’omessa dichiarazione di inizio detenzione, con conseguente applicazione delle sanzioni amministrative.
La Corte distingue chiaramente:
• obbligo di pagamento suscettibile di adempimento da parte di terzi;
• obbligo dichiarativo personale e non delegabile.
L’ordinanza assume rilievo pratico significativo:
• per gli enti locali, che dovranno evitare pretese duplicative e verificare i pagamenti già effettuati;
• per i locatori, che possono invocare l’efficacia liberatoria dei versamenti eseguiti, pur restando opportuno interrompere i pagamenti dopo la locazione;
• per i conduttori, che devono adempiere agli obblighi dichiarativi per evitare sanzioni, anche in presenza di pagamenti già effettuati da altri.
Sul piano del contenzioso, la pronuncia offre un importante strumento difensivo contro gli avvisi di accertamento fondati su una logica meramente formale.
La Cassazione, con una motivazione lineare ma incisiva, riafferma due principi cardine: da un lato, la centralità della detenzione quale criterio di imputazione della TARI; dall’altro, il divieto di duplicazione dell’imposta.
L’esclusione della responsabilità solidale tra locatore e conduttore non è solo una conclusione interpretativa, ma una conseguenza sistematica della natura del tributo e dei principi generali in tema di obbligazioni.
Resta ferma, tuttavia, la necessità di un’attenta gestione degli adempimenti dichiarativi e dei rapporti tra le parti, anche alla luce delle possibili differenze nella quantificazione del tributo.
Autore Giuseppe Marino
Giuseppe Marino, avvocato tributarista, dottore commercialista, giornalista pubblicista tributario.













