A seguito della modifica alla L. 190/2014, la partecipazione a una SRL può comportare causa ostativa all’adesione al regime forfettario, con conseguenze pesanti per il contribuente
Le principali cause di esclusione dal regime forfettario sono disciplinate dall’art. 1, comma 57, della suddetta L. 190/2014.
Limite di ricavi/compensi. Il limite per l’accesso e la permanenza è fissato a 85.000 euro annui, calcolato in base ai compensi percepiti nell’anno precedente.
Redditi da lavoro dipendente. Non possono avvalersi del regime i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi da lavoro dipendente o assimilati, ex artt. 49 e 50 TUIR, eccedenti i 30.000 euro.
Con il comma 12, in commento viene stabilito che, per il solo 2025, il limite di cui alla citata lett. d-ter, era stato elevato a € 35.000. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 11.2.2020, n. 7/E, in occasione della reintroduzione da parte della Finanziaria 2020 della già menzionata causa ostativa, il nuovo limite andava verificato nel 2024 e, pertanto, i soggetti che in quell’anno hanno conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore a € 35.000, hanno potuto applicare / continuare ad applicare il regime forfettario nel 2025; ciò, invece, non era consentito a coloro che avevano superato questo importo.
Con riferimento all’innalzata soglia, l’AdE ha già avuto modo di chiarire che nel computo dovevano essere considerati solo i redditi percepiti in via ordinaria, premi di risultato compresi, e non gli arretrati o altri emolumenti soggetti a tassazione separata.
Forfettari che fatturano prevalentemente agli ex Datori di Lavoro: Sono escluse le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi nei due precedenti periodi d’imposta.
Forfettari che detengono partecipazioni: non hanno accesso gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle per le quali si chiede l’agevolazione.
La ratio è stata evidenziata nella relazione illustrativa che ha accompagnato la Legge di bilancio 2019 ed è individuabile nell’intento di evitare artificiosi frazionamenti delle attività d’impresa o di lavoro autonomo svolte.
Il concetto di controllo è individuabile nell’art. 2359, comma 1, cc.
Viene distinto un controllo di diritto, nel caso in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, e un controllo di fatto, laddove un’altra società può esercitare un’influenza dominante perché dispone di voti sufficienti nell’assemblea ordinaria o in virtù di particolari vincoli contrattuali.
Il comma 2 dell’art. 2359 del cc stabilisce che, ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta, mentre non sono presi in considerazione i voti spettanti per conto di terzi.
Per approfondimenti https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+n.+398+del+23+settembre+2020.pdf/fe9a144d-5b13-edfd-3e98-2ad05c3eff74
Autore Giuseppe Marino
Giuseppe Marino, avvocato tributarista, dottore commercialista, giornalista pubblicista tributario.













