Indispensabile quando non ci sono beni da ereditare
Molto spesso nella mia vita professionale ho visto eredi avviliti dalle aggressioni dell’amministrazione finanziaria per debiti del genitore o del coniuge.
Ricordatevi che ereditare non significa soltanto entrare in possesso di beni e quindi attività, ma significa anche accollarsi dei debiti.
A maggior ragione quando non c’è nulla da ereditare, l’unica cosa che vi arriverà di sicuro sono i debiti.
Fate attenzione che l’utilizzo di denaro ereditario per il pagamento di un debito del defunto, ne conferma l’accettazione implicita dell’eredità.
Viceversa, l’impiego di denaro proprio per la stessa finalità non preclude il diritto a rinunciare.
La dichiarazione di rinunzia ha effetto retroattivo alla data di apertura della successione, ovvero dalla data della morte del de cujus, e il suo autore è considerato come se non fosse mai stato chiamato in causa (art. 521, comma 1 c.c.).
Da sottolineare che la rinuncia all’eredità non ha effetto sulla pensione di reversibilità, sul diritto ad abitazione e sulle polizze vita, quindi ai sensi dell’art. 540 del c.c. il coniuge superstite del defunto, oltre ad avere diritto alla pensione di reversibilità o a rendite derivanti da polizze vita dallo stesso stipulate quando era in vita, mantiene il diritto di abitazione o uso della casa familiare, nonostante l’eventuale rinuncia.
Il diritto di abitazione, che spetta al coniuge superstite, consiste nell’aver diritto ad abitare l’appartamento fino alla morte, anche se i proprietari diventano altri soggetti, es. i figli, che, dunque, non possono buttare fuori il proprio genitore.
La rinuncia all’eredità può essere effettuata entro 10 anni dalla morte del De Cujus (art. 480 c.c.) se non si è in possesso dei beni. Se il chiamato è nel possesso di beni, ad es. vive nella casa del defunto, deve fare l’inventario entro 3 mesi e rinunciare entro i successivi 40 giorni.
Il rinunziante può comunque ripensare circa la sua decisione e accettare l’eredità fino a quando il relativo diritto non si sia prescritto.
Un’eventuale rinuncia tardiva, cioè effettuata dopo la decadenza del già menzionato termine, non è, tuttavia, da considerarsi completamente inutile: la Corte di Cassazione (Cass. Sez. 5, n. 8053/2017) ha riconosciuto ad essa una propria giustificazione causale nell’interesse della rinunziante a stabilizzare e chiarire la sua condizione e volontà di non essere erede.
L’atto di rinuncia tardiva, pertanto, seppur privo di effetti, permette di rendere manifesta ed indubbia la posizione di estraneità dell’interessato rispetto alla massa ereditaria e ad eventuali pretese di terzi in generale.
È un atto formale con cui il chiamato dichiara di non voler acquistare il patrimonio ereditario. Va effettuata tramite dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del Tribunale del circondario dove si è aperta la successione, in base all’ultimo domicilio del defunto.
Autore Giuseppe Marino
Giuseppe Marino, avvocato tributarista, dottore commercialista, giornalista pubblicista tributario.













