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La prevalenza del diritto europeo su quello nazionale

diritto europeo

I giudici devono disapplicare direttamente le norme nazionali successive che violano le norme UE, che i funzionari pubblici sono obbligati ad applicare

L’Italia continua a ignorare le sentenze Italgomme, Agrisud, Ferrieri e Bonassisa c., inadempienze che fotografano una situazione di illegittimità della normativa fiscale italiana.

Vediamo, però, nell’attesa che il Parlamento si muova, cosa dice l’attuale situazione normativa.

Il problema del rapporto tra diritto dell’Unione Europea e diritto nazionale attiene al tema della gerarchia delle fonti e della sovranità normativa, con particolare riferimento al principio del primato del diritto comunitario.

La questione nasce dal contrasto tra norme interne, come leggi ordinarie o anche costituzionali, e norme europee. Come regolamenti, direttive, principi generali.

Il dibattito italiano ha attraversato quattro fasi: fase dualista e nazionalista, in cui c’era una prevalenza della legge interna; fase intermedia costituzionale, con il controllo accentrato della Consulta; fase dell’applicazione giudiziaria, che sancisce il primato UE; conseguente a quest’ultima si giunge alla fase dell’applicazione anche amministrativa, che porta alla disapplicazione diffusa della norma italiana in contrasto con quella europea.

La riflessione si basa sulle seguenti norme fonti dell’Unione Europea: Art. 11 della Costituzione, limitazioni di sovranità, Art. 117, co. 1 della Costituzione, vincolo al diritto UE, Art. 288 TFUE, efficacia degli atti UE come regolamenti direttamente applicabili.

I Principi fondamentali elaborati dalla Corte di Giustizia con riferimento alla prevalenza del diritto europeo su quello nazionale sono sostanzialmente tre, ovvero il Primato del diritto UE, l’effetto diretto, l’Obbligo di disapplicazione.

Prima di arrivare a trattarli, bisogna precisare che abbiamo avuto nel tempo varie sentenze della Consulta in una prima fase di sovranità nazionale.

Con la sentenza n. 14/1964 (caso Costa c. ENEL), la Corte costituzionale affermava la prevalenza della legge nazionale successiva, il contrasto con il diritto comunitario assumeva rilievo solo sul piano della responsabilità internazionale dello Stato.

Successivamente, con sentenza n. 183/1973 (Frontini) la Corte costituzionale riconosce il primato UE, ma introduce il filtro della questione di costituzionalità.

In pratica viene deciso che il giudice, non può disapplicare direttamente, ma rinviare l’applicazione alla Corte costituzionale. Il limite, in questa fase, è il rischio di ineffettività del diritto UE

La Corte di giustizia Europea, però, reagisce con la sentenza Simmenthal. Si apre una terza fase, da cui nascono i tre principi fondamentali con l’imposizione al giudice nazionale di disapplicare immediatamente la norma interna contrastante, senza attendere la Consulta

Con la sentenza n. 170/1984 (Granital) la Corte costituzionale accetta il primato UE e stabilisce la disapplicazione diretta da parte del giudice. Viene così a delinearsi il modello attuale, che vede la separazione tra invalidità costituzionale, di competenza della Consulta, e inapplicabilità per contrasto UE, delegata al giudice ordinario.

Il passo successivo scioglie il nodo rispetto ai funzionari pubblici. La Corte Europea con la Fratelli Costanzo, infatti, stabilisce che anche la Pubblica Amministrazione deve disapplicare norme interne incompatibili.

La Corte costituzionale con la sentenza 389/1989, ufficializza questa ultima fase, recependo tale principio che ha l’effetto dell’obbligo generalizzato di giudici e PA.

La tesi in base alla quale “la norma europea è subordinata a quella nazionale” è totalmente infondata per tre ragioni:

• violazione del principio di primato, stabilito in modo costante dalla Corte di Giustizia. Il diritto UE prevale anche su leggi successive;

• violazione dell’art. 11 della L’Italia ha accettato limitazioni di sovranità e trasferito competenze normative, pertanto, la legge nazionale NON è più sovrana in senso assoluto;

• violazione dell’art. 117 della Costituzione. Le leggi devono rispettare vincoli derivanti dall’ordinamento UE.

Tornando al discorso iniziale, da tutto questo deriva che il mancato rispetto da parte dell’Italia delle recenti sentenze (Italgomme, Agrisud e Ferrieri e Bonassisa c.) da parte della Cedu, per l’illegittimità dell’art art. 32, comma 1, n. 7, d.P.R. n. 600/1973; art. 51, comma 2, n. 7, D.P.R. n. 633/1972, viste alla luce dell’Art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, rispetto della vita privata e familiare, e dell’Art. 8 della Carta, protezione dei dati personali, comporterà molti ricorsi e altrettante condanne allo Stato italiano.

Ai contribuenti, in attesa che il legislatore recepisca la lezione, non resta che il Ricorso al Giudice Europeo, già in fase di verifica.

Autore Giuseppe Marino

Giuseppe Marino, avvocato tributarista, dottore commercialista, giornalista pubblicista tributario.