Gli accertamenti, le compliance e le chiusure delle partite IVA d’ufficio effettuati con l’intelligenza artificiale, generano allucinazioni e falsi positivi: come difendersi
Si sta parlando molto di ricorsi effettuati dagli avvocati e sentenze effettuate dai giudici basati tutti sull’intelligenza artificiale, cosa che ha portato a istituti inesistenti e sentenze e circolari del tutto inconferenti.
Ora si inizieranno a vedere i risultati disastrosi degli accertamenti, delle chiusure d’ufficio delle partite IVA basate sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale che produce allucinazioni e falsi positivi, rendendo, così, la vita dei contribuenti sempre più difficile, costringendo i cittadini a passare ore ed ore a difendersi dai risultati di questi strumenti.
L’allucinazione è un fenomeno in cui l’intelligenza artificiale percepisce modelli o oggetti inesistenti o impercettibili agli osservatori umani, creando output privi di senso o del tutto imprecisi.
La questione dei falsi positivi si sta diffondendo molto causando un numero di comunicazioni di anomalie che annualmente arrivano ai contribuenti e che contengono errori o mancati abbinamenti fra le varie informazioni di cui l’Agenzia delle Entrate dispone. Un esempio: il mancato riconoscimento dei pagamenti effettuati con il ravvedimento operoso.
Orbene, vediamo come ci si difende da questo ulteriore strumento coercitivo del fisco, come se non bastassero quelli già a disposizione.
La prima cosa che bisogna fare è esercitare il diritto di accesso agli atti, chiedendo all’Agenzia delle Entrate gli algoritmi alla base degli accertamenti o atti emessi con l’utilizzo dell’intelligenza artificiale e accertare che ci sia stato l’intervento dell’uomo nella fase istruttoria e di formazione dell’atto.
La Sentenza n. 4929/2025 del Consiglio di Stato ha chiarito una volta per tutte che l’utilizzo sempre più massiccio di strumenti di intelligenza artificiale non può in alcun modo costituire un legittimo motivo per negare il diritto di accesso ad atti o documenti.
Il Consiglio di Stato, nel dettaglio, ha ritenuto che l’accesso documentale non possa essere negato per le difficoltà conoscitive derivanti dall’utilizzo di algoritmi interamente gestiti in forma automatizzata.
L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, dagli algoritmi alle cosiddette machine learning, va inteso quale modulo procedimentale per lo svolgimento dell’attività autoritativa in modalità più efficienti ed è regolato dai principi di conoscibilità e comprensibilità, non esclusività della decisione algoritmica, non discriminazione algoritmica; pertanto, l’amministrazione dotata di competenza primaria nella materia della gestione e del pagamento dei contributi oggetto di un’istanza di accesso non può trincerarsi dietro la non conoscibilità dei meccanismi informatici di gestione, negandone l’accesso agli atti.
Costituisce principio generale quello ricavabile dall’art. 18 Legge 241/90, a mente del quale
I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando sono in possesso dell’amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L’amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.
La giurisprudenza del consiglio di Stato (vedi Consiglio di Stato sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8472) e la successiva evoluzione normativa (cfr. ad es. art. 30 d.lgs. 36 del 2023) ha evidenziato come l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale da intendersi quale modulo procedimentale per lo svolgimento dell’attività autoritativa in modalità più efficienti, si accompagna a una serie di principi ermeneutici ed applicativi tesi a garantire l’operatività del sistema e la tutela dei diritti e degli interessi coinvolti.
Assumono rilievo primario i principi in tema di conoscibilità e comprensibilità, non esclusività della decisione algoritmica, non discriminazione algoritmica.
Il primo si sostanzia nella considerazione per cui ogni operatore economico ha diritto a conoscere l’esistenza di processi decisionali automatizzati che lo riguardino e, in tal caso, a ricevere informazioni significative sulla logica utilizzata.
Il secondo si sostanzia, invece, nella considerazione per cui comunque esiste nel processo decisionale un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatizzata.
Il terzo, infine, si sostanzia nella considerazione per cui il titolare mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di impedire effetti discriminatori nei confronti degli operatori economici.
A tali principi non sono opponibili – a maggior ragione nei confronti di un diritto quale quello all’accesso agli atti amministrativi, costituente una articolazione fondamentale del principio di trasparenza – le difficoltà conoscitive derivanti dall’utilizzo, nell’esercizio dell’attività amministrativa di algoritmi interamente gestiti in forma automatizzata.
La norma che disciplina l’utilizzo dell’intelligenza artificiale è la Legge 23 settembre 2025, n. 132, art.14.
L’art. 14, Uso dell’intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione, prevede che:
1. Le pubbliche amministrazioni utilizzano l’intelligenza artificiale allo scopo di incrementare l’efficienza della propria attività, di ridurre i tempi di definizione dei procedimenti e di aumentare la qualità e la quantità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, assicurando agli interessati la conoscibilità del suo funzionamento e la tracciabilità del suo utilizzo.
2. L’utilizzo dell’intelligenza artificiale avviene in funzione strumentale e di supporto all’attività provvedimentale, nel rispetto dell’autonomia e del potere decisionale della persona che resta l’unica responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti in cui sia stata utilizzata l’intelligenza artificiale.
3. Le pubbliche amministrazioni adottano misure tecniche, organizzative e formative finalizzate a garantire un utilizzo responsabile dell’intelligenza artificiale e a sviluppare le capacità trasversali degli utilizzatori.
4. Le pubbliche amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Quindi, l’art.14 della Legge 132/2025 impone la partecipazione umana e limita l’utilizzo dell’intelligenza artificiale a strumento di supporto; ciò premesso, chi deve provare l’effettiva partecipazione umana alla pretesa impositiva basata sull’intelligenza artificiale?
In questo caso deve provvedere l’ufficio delle entrate, in quanto in base al Principio di Vicinanza della Prova, regola giurisprudenziale generata dalla Cassazione a Sezioni Unite n. 13533/2001, che deroga all’onere della prova (art. 2697 c.c.), l’onere di dimostrare un fatto grava sulla parte che, per sua posizione o disponibilità, è più vicina alla fonte di prova, ovvero ha maggiore facilità di acquisizione di essa, adattando la regola generale alle peculiarità del caso concreto per garantire l’effettività della tutela.
Per cui non vi è dubbio che la prova la debba fornire l’Agenzia delle Entrate.
L’art.2 lettera f del dlgs 12 febbraio 2024, n. 13 stabilisce che:
1. f) analisi probabilistica: insieme dei modelli e delle tecniche di analisi che, sfruttando soluzioni di intelligenza artificiale ovvero di statistica inferenziale, consentono di isolare rischi fiscali, anche non noti a priori, che, una volta individuati, possono essere utilizzati per l’elaborazione di autonomi criteri selettivi, ovvero permettono di attribuire una determinata probabilità di accadimento a un rischio fiscale noto.
Dall’esame dell’art.2 del Dlgs 13/2024 che consente nell’analisi selettiva e presuntiva per gli accertamenti l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, coordinandolo con l’art.14 della Legge 132/2025 che impone la partecipazione umana e limita l’utilizzo dell’intelligenza artificiale a strumento di supporto.
È chiaro che, con l’accesso agli atti, il contribuente deve essere messo in condizione di capire l’iter logico giuridico alla base della selezione del soggetto ritenuto fiscalmente accertabile, e deve essere rassicurato della presenza umana nella fase istruttoria, selettiva e nella formazione dell’accertamento.
Sul piano processuale, trova applicazione il rigido dettato dell’art. 7, comma 5-bis del D.Lgs. n. 546/1992, il quale onera l’Ufficio di provare le violazioni contestate in modo “circostanziato e puntuale”.
La norma recita che il giudice annulla l’atto se la prova è “insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale… le ragioni oggettive” della pretesa.
L’output di un’intelligenza artificiale, es. un mismatch tra banche dati o un’anomalia rilevata da algoritmi di machine learning, costituisce spesso solo un indizio o una presunzione semplice.
L’output di un’intelligenza artificiale non è una “prova circostanziata e puntuale”.
In base al 5-bis, l’Agenzia non può limitarsi a depositare in giudizio il “report di anomalia” del sistema. Deve provare il fatto costitutivo della pretesa con elementi che vadano oltre la mera segnalazione automatica. Se l’IA ha “allucinato” un dato, l’Ufficio non potrà mai fornire una prova “puntuale” di quel fatto, portando all’annullamento dell’atto.
Autore Giuseppe Marino
Giuseppe Marino, avvocato tributarista, dottore commercialista, giornalista pubblicista tributario.













