Breve spiegazione ragionata per avere le idee più chiare
Come tutti dovremmo sapere, a marzo ci dovrebbe essere il cosiddetto referendum confermativo sulla “riforma della giustizia”.
Il voto popolare si è reso necessario poiché non è stata raggiunta la maggioranza di due terzi in Parlamento necessaria per cambiare gli articoli di costituzione.
Sia il “Sì” che il “No” stanno schierando i loro testimonial migliori per portare acqua al proprio mulino, e, purtroppo, questo, unito al diffuso analfabetismo funzionale, fa ridurre tutto a una questione di tifo, soprattutto considerando che molti sostenitori del “No” hanno tale posizione solo per mettere in difficoltà il Governo Meloni.
Tuttavia, in sintesi, in che cosa consiste questo referendum?
Andiamo con ordine.
Il Quesito Ufficiale
Sulla scheda elettorale troveremo questa domanda:
Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare” approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025?
Come al solito il quesito non ci dice praticamente nulla e rimanda alle fonti, quindi andiamo avanti.
Testo originale Gazzetta Ufficiale
Ecco il testo integrale della Legge Costituzionale, così come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025.
Il provvedimento si intitola: “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”.
Art. 1
(Modifica all’articolo 87 della Costituzione)
All’articolo 87, decimo comma, della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente».
Art. 2
(Modifica all’articolo 102 della Costituzione)
All’articolo 102, primo comma, della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti».
Art. 3
(Modifica dell’articolo 104 della Costituzione)
L’articolo 104 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 104. – La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente. Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente. Ne fanno parte di diritto il Presidente e il Procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono per un terzo nominati dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio e per due terzi estratti a sorte, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure stabiliti dalla legge. I componenti designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva. I componenti non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale».
Art. 4
(Modifica dell’articolo 105 della Costituzione)
L’articolo 105 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 105. – Spettano al Consiglio superiore della magistratura giudicante e al Consiglio superiore della magistratura requirente, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni e i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti riguardanti i magistrati».
Art. 5
(Istituzione dell’Alta Corte)
Dopo l’articolo 105 della Costituzione è inserito il seguente: «Art. 105-bis. – L’Alta Corte è competente per i provvedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati giudicanti e requirenti ordinari. L’Alta Corte è composta da quindici giudici:
tre nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio;
tre estratti a sorte da un elenco compilato dal Parlamento in seduta comune tra soggetti in possesso dei medesimi requisiti;
sei estratti a sorte tra i magistrati giudicanti con almeno venti anni di esercizio e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità;
tre estratti a sorte tra i magistrati requirenti con i medesimi requisiti.
L’Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall’elenco compilato dal Parlamento. I giudici durano in carica quattro anni e l’incarico non è rinnovabile. Contro le sentenze emesse dall’Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per il merito, dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso alla decisione impugnata. Le sentenze emesse in sede di impugnazione sono definitive e possono essere impugnate per cassazione solo per violazione di legge».Art. 6
(Modifica all’articolo 106 della Costituzione)
All’articolo 106, terzo comma, della Costituzione, le parole: «Consiglio superiore della magistratura» sono sostituite dalle seguenti: «Consiglio superiore della magistratura giudicante».
Art. 7
(Modifica all’articolo 107 della Costituzione)
All’articolo 107 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente: «I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura di appartenenza, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso».
Art. 8
(Disposizioni transitorie)
Le leggi sul Consiglio superiore della magistratura, sull’ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione disciplinare sono adeguate alle disposizioni della presente legge costituzionale entro un anno dalla sua entrata in vigore.
Fino alla data di entrata in vigore delle leggi di cui al comma 1 continuano a osservarsi le norme vigenti.
Per gli esperti, la fonte ufficiale dovrebbe bastare per potersi fare un’idea, ma per tutti coloro che come me non masticano il legalese, la cosa si fa ostica.
Per tale motivo questo punto è una sintesi semplificata e molto più comprensibile anche da chi non sia esperto; ricordarsi comunque che è sempre meglio leggere i testi originali, le fonti sono importanti, qualunque cosa senza fonti è sempre da prendere con le pinze, anche se dette da persone competenti, che possono purtroppo essere ideologizzate, come si sta vedendo in questi giorni.
Ho diviso la questione in punti fondamentali, riportando anche i miei commenti.
a) Art. 104 (Composizione e Autonomia)
La magistratura è un ordine autonomo e indipendente, ma viene divisa in carriera giudicante e carriera requirente.
Commento: Attualmente Giudici e PM sono la stessa categoria. Per quanto il passaggio sia limitatissimo, possibile una sola volta, comunque giocano nella stessa squadra.
Insomma, immaginate la difesa come il Napoli, l’accusa come la Juventus. Arriva l’arbitro e notate che indossa la maglia bianconera. Oh, sia chiaro, l’arbitro giurerà sul suo onore che sarà imparziale e non farà nulla a svantaggio del Napoli fin quando questo giocherà pulito e rispetterà le regole, ma, intanto, la maglia non la toglie, scoprite addirittura che fa parte proprio della squadra avversaria.
Adesso a voi una situazione del genere, da tifosi, andrebbe bene? E perché vi dovrebbe andare bene quando siete imputati? O membri del collegio difensivo?
Non so come sia possibile non vedere la stortura di un sistema italiano che banalmente non funziona.
b) Istituzione di due CSM
Non esiste più un unico Consiglio Superiore della Magistratura. Vengono istituiti:
CSM giudicante, presieduto dal Presidente della Repubblica.
CSM requirente, presieduto dal Presidente della Repubblica.
Commento: ovviamente se ci sono due organizzazioni ci devono essere due organi amministrativi. Anche qui non vedo il problema.
c) Composizione dei CSM
I membri “laici”, nominati dal Parlamento, e “togati”, magistrati, sono scelti tramite sorteggio, con modalità definite dalla legge ordinaria, per ridurre il peso delle correnti interne alla magistratura.
Commento: questo, secondo me, è il vero problema dei magistrati: le correnti.
Il potere giudiziario dovrebbe essere scevro da qualunque influenza esterna politica e ideologica. Io dovrei essere giudicato oggettivamente in base alle mie azioni, non in base a quel che penso o al partito di appartenenza.
Uso il condizionale perché non è così e lo posso dire liberamente per due ottimi motivi:
1) L’uomo non è una macchina! Noi tutti siamo figli del nostro tempo, della nostra educazione, e di fronte ad una legge interpretabile è ovvio che il nostro essere influenzerà le nostre decisioni.
2) Se il primo punto è anche figlio di leggi fumose e lacunose (ma in fondo che cosa ci si può aspettare se mandiamo degli analfabeti funzionali in Parlamento?), esiste il secondo punto, che una contraddizione in termini: le correnti politiche! In magistratura esistono dei veri e propri partiti d’ispirazione politica ufficiali! E tutto questo in un organo che dovrebbe essere apartitico e apolitico.
Dato che attualmente il CSM è sia l’organo Amministrativo, il quale, ad esempio, decide le promozioni, che Giudicante, va da sé che il pericolo di avere una magistratura più guidata dall’ideologia che dall’oggettività è enorme. Inoltre, si creano dei veri e propri blocchi di potere difficili da scardinare, che possono influenzare, in maniera determinante, avversari politici anche fuori dalla magistratura.
In fondo, basta un avviso di garanzia utilizzato come bomba a tempo, cosa che conosciamo bene e che viene descritta anche nel libro di Palamara, la cui lettura consiglio caldamente.
Il sorteggio che cosa cambia? Banalmente, appartenere o meno ad una corrente non conterà più nulla poiché è ovviamente impossibile conoscere a priori chi salirà; quindi, si spezzerà un sistema di potere che non sarebbe mai dovuto esistere.
Anche qui non comprendo le ragioni del “No”, gli unici che ci vanno a perdere sono i politici che utilizzavano la magistratura come arma e quei magistrati che avevano basato il loro sistema di potere sulla politica. Il timore che la politica metta le mani su questo CSM è assolutamente infondato, poiché numeri e proporzioni tra togati e laici sono uguali a prima.
d) L’Alta Corte Disciplinare (Art. 105-bis)
Viene istituito un nuovo organo giurisdizionale competente per i procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati, esterno ai due CSM.
È composta da:
Membri nominati dal Presidente della Repubblica.
Membri estratti a sorte da elenchi compilati dal Parlamento.
Magistrati estratti a sorte (sia giudicanti che requirenti).
Commento: come dovreste sapere il CSM non è solo un Organo Amministrativo ma anche Giudicante.
Adesso, immaginate di far parte sempre della squadra del Napoli, avete giocato quella famosa partita e avete subito un’ingiustizia da quel famigerato arbitro che indossava la maglia della Juve. Vi rivolgere alla giustizia sportiva e tutti, dico tutti, dal primo giudice all’usciere, indossano la maglia della Juve.
Siamo franchi: quale credibilità può avere una situazione del genere?
Attualmente, nella magistratura l’Organo Amministrativo è fuso col suo Organo Giudicante, che, per di più, è eletto tramite correnti e che, quindi, può usare due pesi e due misure come e quando vuole, e tutto questo senza rispondere a nessuno.
Con un sorteggio, sarà molto più difficile che un magistrato giudicante sia della stessa corrente di quello che viene sottoposto a giudizio.
Ma come sarà composta questa Alta Corte? Su 15 persone 9 saranno togati, sempre estratti a sorte, 6 laici: 3 nominati dal Presidente della Repubblica, 3 estratti a sorte dal Parlamento.
Tutti dovranno avere almeno 20 anni di esperienza nelle loro materie, i togati dovranno appartenere, o essere appartenuti, alla Cassazione. Insomma, il meglio da entrambi le parti e per la maggioranza estratti a sorte. Nessuno di questa lista può ricoprire incarichi parlamentari.
e) Considerazioni finali
Personalmente, non comprendo come si potrebbe votare “No”. Per portare giustizia e pulizia in magistratura abbiamo bisogno di queste regole, che sono solo migliorative; realmente non riesco a vedere alcun lato negativo. Alla fine, l’indipendenza della magistratura viene garantita, mentre l’eliminazione delle correnti addirittura l’aumenta, perché è grazie a queste che vi è la commistione tra politica e magistratura.
A quelli che invece dicono che queste regole siano incostituzionali e che consegnerebbero la magistratura ai fascisti rispondo con un solo dato: l’unione delle carriere inquirente e giudicante è avvenuta nel 1941 con l’ordinamento Grandi.
Sotto i fascisti.
Esatto: è stata l’unione delle carriere ad essere fascista, NON la divisione.
Volendo prendere un esempio delle ragioni del “No”, purtroppo non riesco a trovare alcun punto logico e sensato da poter condividere. Le ragioni del “No” si dividono, essenzialmente, in due: andare contro il Governo Meloni e la presunta possibilità che la politica prenda il controllo della magistratura.
Per il primo punto stendiamo un velo pietoso, è assurdo che una riforma venga giudicata non nel merito ma dall’origine; per il secondo, invece, non ho mai potuto leggere le motivazioni di questo pensiero, nessuno è stato mai in grado di dirmi come la politica effettivamente metterebbe le mani sulle toghe.
Per farvi un esempio di ragioni del “No”, ho riportato il testo integrale di quello che l’esimio Prof. Barbero, che io stimo molto, ha detto in un suo video dove esprime tutte le sue riserve.
Tale video è stato poi censurato da Facebook ufficialmente perché considerato Fake News.
Ovviamente c’è stata la solita alzata di scudi, tuttavia, le inesattezze ci sono e sono palesi, e ne mostrerò alcune nei commenti.
Cominciamo con la trascrizione testuale.
Ci ho messo un po’ a decidere di girare questo video in cui spiego le ragioni per cui voterò no. E ci ho messo un po’ perché questa ormai è diventata una battaglia politica fra destra e sinistra, fra un governo di destra, che vuole far passare la riforma, e la sinistra, che cerca di scongiurarla, e a me non sembra che sia compito mio intervenire in scontri di questo tipo.
Certo, io sono di sinistra, e questo lo sanno tutti, tutti quelli che mi conoscono; ma proprio per questo, che bisogno c’è e a cosa serve che io dica a tutti anch’io voterò “No”, sai che novità.
Bisogna concedere che l’inizio è estremamente sincero: il professore si dichiara di parte, e questo dovrebbe già metterci in guardia sulla dichiarata faziosità ideologica del video.
Barbero continua:
Però poi, studiando un po’ da vicino la questione, una cosa che mi è venuta voglia di dire è questa. Intanto, che il referendum non è sulla separazione delle carriere fra pubblici ministeri e giudici. La separazione di fatto c’è già.
Già adesso il magistrato che prende servizio decide in quale dei due ruoli lavorare e può cambiare una sola volta nella vita, e pochissimi lo fanno.
È vero, i cambi di carriera sono rari, ma già questo passaggio può essere considerato come minimo molto opinabile, poiché il problema che i giudici ed i PM siano la stessa categoria è molto sentito. Al massimo il referendum non è solo per questo, ma considerarlo secondario è semplicemente errato.
Prosegue:
Al centro della riforma c’è la distruzione del Consiglio Superiore della Magistratura così com’era stato voluto dall’Assemblea Costituente.
E allora spieghiamoci: il CSM, si abbrevia così, il Consiglio Superiore della Magistratura, è l’organo di autogoverno dei magistrati, con funzioni anche disciplinari. Cioè fa qualcosa che prima, sotto il regime fascista, faceva il Ministro della Giustizia. Era il Ministro, cioè il governo, che cioè la politica, che sorvegliava la magistratura e che nel caso la sanzionava.
I padri costituenti vedevano benissimo che la separazione dei poteri è una garanzia indispensabile di democrazia, che il cittadino non è sicuro se si trova davanti inquirenti e giudici che prendono ordini dal governo e che possono essere puniti dal governo.
Per questo la Costituzione prevede che il CSM sia composto per due terzi da magistrati ordinari eletti dai colleghi, e per un terzo da professori di giurisprudenza e avvocati di grande esperienza, i cosiddetti membri laici, eletti dal Parlamento. Il CSM è la garanzia che la magistratura sarà sì in contatto col potere politico, ascolterà le ragioni del governo, ma sarà libera nelle sue scelte. Non dovrà obbedire agli ordini.
La riforma, la riforma indebolisce il Consiglio Superiore della Magistratura. Intanto perché prevede che sia sdoppiato: uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri. E che al di sopra dei CSM ci sia un altro organo disciplinare separato, anch’esso composto da rappresentanti dei magistrati e da membri di nomina politica. Ma soprattutto la riforma prevede che in tutti questi organi i membri togati, come si dice, cioè quelli che rappresentano i magistrati e che finora erano eletti dai colleghi, ebbene, la riforma prevede che siano tirati a sorte.
Qui non so da dove cominciare.
Il CSM sarà sempre composto da 33 membri: 20 togati, 10 laici e 3 aventi diritto. La legge non cambia la composizione dell’organo, che non può essere assolutamente influenzato dal governo, continuando a mantenere, come è giusto che sia, la sua indipendenza esattamente come prima.
Considerando che le carriere verranno divise, con la conseguente e ovvia creazione di due CSM, non si capisce come risultare indebolito e maggiormente controllabile.
La giustificazione di questa misura pazzesca, che non si usa in nessun organo di grande responsabilità, la giustificazione è che la magistratura è politicizzata, cosa considerata orribile, e che quando vota la magistratura elegge i rappresentanti delle sue diverse correnti. E questo si vorrebbe evitarlo.
Oggi esistono le correnti, ovviamente ci sono dei magistrati che hanno più conoscenze e potere all’interno di queste e che, presumibilmente, vengono eletti più facilmente. Niente di nuovo, è il consesso umano ed è così fin dall’inizio dei tempi; tuttavia, in questo modo, la politica può avere facilmente indicazioni sulla direzione delle elezioni e, di conseguenza, un’eventuale corrente “amica” potrà facilmente utilizzare due pesi e due misure.
Con un sorteggio è praticamente impossibile sapere in precedenza chi salirà, inoltre non è detto che l’estratto possegga connessioni tali da far funzionare la macchina, e questo anche ammettendo sia “amico”.
Ancora: se la politica volesse interferire con la magistratura, dovrebbe riuscire a farlo sia in due CSM che nell’Alta Corte, quindi, controllare tre luoghi invece di uno, cosa ovviamente estremamente complessa.
In sintesi, si distrugge completamente, o comunque si mitiga parecchio, qualunque influenza delle correnti e la commistione tra queste e la politica.
Insomma, esattamente l’opposto di quello che dice Barbero.
A me però, a me, a molti, sembra che un CSM, anzi due, anzi tre organismi dove i membri magistrati sono tirati a sorte, mentre il Governo continua a scegliere quelli che nomina lui, ebbene, mi sembra che questi organismi saranno per forza di cose organismi dove il peso della componente politica sarà molto superiore. Dove di fatto il Governo potrà di nuovo, come in uno stato autoritario, dare ordini ai magistrati e minacciarli di sanzioni.
Questo è semplicemente falso: il CSM conserverà le stesse proporzioni di adesso e i membri laici verranno sorteggiati.
A voler mantenere la stima, il professore non ha letto la riforma.
Voglio precisare che anche l’Alta Corte, che diventerà l’Organo Giudicante dei CSM sarà estratta a caso, con 9 membri togati, 3 laici e 3 nominati dal Presidente della Repubblica, quindi la proporzione togato/laico addirittura non 2 a 1 ma 3 a 1.
Ora, naturalmente chi è favorevole alla riforma può benissimo dire, come infatti molti dicono, che va bene così e proprio questo che vogliamo: uno Stato moderno ed efficiente deve funzionare così. Io la penso diversamente. E per questo voterò “No”. E alla fine ho deciso che poteva aver senso che provassi a spiegare pubblicamente le ragioni per cui lo farò.
Sia chiaro che il professore può votare ciò che vuole, ma se le motivazioni sono quelle che ha addotto, e volendo concedere il beneficio della buona fede, farebbe meglio a rileggere e comprendere meglio la riforma.
Concludo con un invito: esercitare il diritto di voto è sicuramente sacrosanto, così l’esercizio della democrazia implica l’accettare anche decisioni contrarie, tuttavia io spero che qualunque cosa si voti lo si faccia con consapevolezza, dopo aver ben compreso ed interiorizzato ciò che realmente la riforma prevede.
Autore Ambrogio Di Renzo
Ambrogio Di Renzo, Biologo per errore. Strassivendolo per necessità. Per diletto giocatore. Tutto curiosità.













