I cittadini hanno solo una soluzione, il ricorso massiccio alla Giustizia Europea
Il principio del giusto processo rappresenta uno dei cardini dello Stato di diritto e trova fondamento nell’art. 111 della Costituzione, nonché negli artt. 6 CEDU e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
Nel contesto della giustizia tributaria e del giudizio di cassazione, tuttavia, emergono alcune criticità strutturali che incidono sulla pienezza del contraddittorio, sulla imparzialità del giudice e sull’effettività della tutela del contribuente.
I temi oggetto di quest’articolo si collocano proprio in questa tensione tra principi costituzionali e prassi applicative.
Il giusto processo implica la sussistenza della parità delle armi tra le parti, l’effettività del contraddittorio, che, invece, a parte degli accertamenti, è limitato, e che il processo si concluda con una decisione motivata da un giudice terzo e imparziale, ma che, di fatto, persegue le ragioni cassa.
Storicamente, la struttura amministrativa della giurisdizione tributaria è posta sotto la direzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ossia lo stesso soggetto che emette accertamenti e cartelle.
Il perseguimento del PNRRm che impone lo smaltimento dei processi eccessivamente lunghi e sovrabbondanti, ha portato il legislatore ad inventarsi la sentenza semplificata in materia tributaria, con il rinvio pregiudiziale in Cassazione, tramite l’art. 380 bis.
La prassi della motivazione semplificata, talvolta estremamente sintetica, pone problemi di compatibilità con il già citato art. 111 Costituzione, per l’obbligo di motivazione e per il diritto di difesa.
Il giudice tributario spesso ricorre a questo strumento in fase di sospensione, comprimendolo non poco quest’ultimo, con motivazioni stereotipate o apparenti, difficoltà di comprendere la ratio decidendi e limitazione del controllo in sede di impugnazione
La giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha più volte affermato che la motivazione deve essere “sufficiente e intelligibile”, ma nella pratica tributaria ciò non sempre avviene.
Anche se l’applicazione dovrebbe essere riservata a ricorsi manifestamente infondati o manifestamente fondati, personalmente noto che è molto diffusa limitatamente ai contribuenti e poco per gli uffici nei casi di rigetto.
Il meccanismo è il seguente: Relazione del consigliere relatore, comunicazione alle parti, decisione in camera di consiglio.
Un problema non da sottovalutare è la coincidenza tra relatore e giudicante.
Chi estende la proposta orienta il collegio e spesso coincide con chi poi decide, per cui il contribuente subisce una compressione del contraddittorio, un “pregiudizio decisorio” e un attenuazione della collegialità.
Un’altra norma che sicuramente è applicata in modo palesemente sbilanciato a favore del fisco è il rinvio pregiudiziale, ex art. 363 bis cpc.
Introdotto dalla riforma Cartabia, D.lgs. 149/2022, disciplina il rinvio pregiudiziale sempre alla Corte di Cassazione, consentendo al giudice di merito di sottoporre una questione di diritto nuova, di particolare importanza, prima di emettere la sentenza.
L’applicazione dovrebbe essere basata su questioni di diritto, che dovrebbero riguardare questioni nuove o controverse di particolare importanza rispetto alle quali la Cassazione non si è ancora espressa, con gli effetti di sospendere il processo e di rinviare alla Cassazione stessa una decisione che poi diventa vincolante nel giudizio.
Anche qui l’esperienza dimostra che se si tratta di tutelare le casse dello Stato il rinvio pregiudiziale è immediato, come nel caso di Napoli obiettivo valore, che si è concluso con una norma retroattiva di interpretazione autentica, che nulla aveva da interpretare, poi inserita in un decreto mille proroghe, con eccesso di delega del governo, art. 76 C.
Inoltre, la storica e cronica dipendenza della giustizia tributaria dal MEF, comporta il rischio di mancanza di indipendenza, anche perché i casi sono spesso gestiti da giudici tributari a volte non professionali, entrati prima della riforma, che per la maggior parte non hanno superato il concorso; questo la dice lunga sulla loro preparazione.
Infine, si registra una certa “resistenza sistemica” nell’applicazione della normativa e della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e della Corte EDU. Le sentenza pro-fisco sono applicate con immediatezza, quelle pro-contribuenti rimangono lettera morta, grazie a interpretazioni restrittive, ritardi nell’adeguamento normativo, disapplicazione non uniforme.
Le criticità descritte producono effetti concreti per il contribuente, come difficoltà di difesa effettiva, incertezza giuridica, maggiore probabilità di soccombenza.
Ma ci sono conseguenze anche per il sistema, con un aumento del contenzioso, numerosi ricorsi alla CEDU e CGUE, perdita di fiducia nella giustizia tributaria.
I cittadini, come dicevamo, in definitiva hanno solo una possibilità, ovvero il ricorso massiccio alla Giustizia Europea, i cui pronunciamenti stanno facendo cominciare a vacillare la normativa italiana, viste le ultime tre condanne inflitte allo stato italiano.
Autore Giuseppe Marino
Giuseppe Marino, avvocato tributarista, dottore commercialista, giornalista pubblicista tributario.













