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Il pignoramento presso terzi

pignoramento

Va notificato al debitore a pena di nullità, la notifica ha effetto costitutivo ed è insanabile

L’omessa notifica del pignoramento al debitore da parte dell’Agenzia delle Entrate o da parte dei concessionari della riscossione dei Comuni o delle regioni comporta l’inesistenza dell’atto e, pertanto, la sua insanabilità ex art. 156 cpc.

Molto spesso, gli agenti della riscossione notificano il pignoramento all’istituto bancario o al datore di lavoro e non al debitore.

Si moltiplicano i casi in cui ci si trova il pignoramento sul conto corrente o sullo stipendio senza aver mai ricevuto la notifica dell’atto.

La mancata notifica del pignoramento presso terzi al debitore determina l’inesistenza del pignoramento, mancando radicalmente l’atto iniziale del processo esecutivo, ai sensi dell’art. 491 c.p.c.

Alla mancata notifica è equiparabile, dunque, l’inesistenza della notifica dell’atto.

Per cui, il pignoramento presso terzi, non notificato non può produrre alcun effetto e la tempestiva impugnazione non ha alcun effetto sanante ex art. 156 cpc, ritenendo la notifica del pignoramento necessaria con effetto costitutivo.

Anche se l’art. 72-bis Dpr 602/1973 prevede una procedura semplificata, essa non costituisce deroga alla necessità della notificazione dell’atto al debitore.

Tale notifica è indispensabile per portare a conoscenza del destinatario l’assoggettamento dei suoi beni al vincolo esecutivo e per consentirgli l’esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito dall’art. 24 della Costituzione, proponendo le opportune opposizioni.

L’omessa notifica al debitore esecutato dell’atto di pignoramento presso terzi non comporta una nullità sanabile, di conseguenza l’art.156 del cpc non è applicabile, neanche se l’ufficio effettua la sua costituzione nel processo, pertanto, si verifica una giuridica inesistenza del pignoramento per mancanza del requisito essenziale dell’ingiunzione di cui all’art. 492 cpc.

Cassazione Civile, sezione tributaria, Ord.n. 6 del 01/01/2026, Corte di Cassazione, n. 5982/2025 dep. il 02/05/2025, Cass.32804/2023, Cass.14916/2016.

Autore Giuseppe Marino

Giuseppe Marino, avvocato tributarista, dottore commercialista, giornalista pubblicista tributario.