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Fatturazione e ritenuta d’acconto

Fatturazione e ritenuta d'acconto

Cosa succede quando il cliente non versa la ritenuta già trattenuta al professionista

Se il cliente non versa la ritenuta, il professionista ha diritto allo scomputo, e, in fase di accertamento, questi ha diritto a ricevere l’avviso bonario, la cui mancata comunicazione rende nulla la cartella.

Se così non fosse, il professionista pagherebbe due volte,

L’unico onere che ha è quello di provare di aver incassato il compenso al netto della ritenuta, per cui è indispensabile esibire il bonifico o l’assegno relativo all’incasso.

Negli ultimi anni l’agenzia delle Entrate per raggiungere meglio i propri obiettivi di entrate si è letteralmente scatenata su questi controlli.

Se non si possiede la certificazione delle ritenute subite, niente paura, per ottenere il diritto allo scomputo, basta esibire la fattura emessa e la prova dell’incasso, dunque copia dell’assegno o del bonifico ricevuto.

Meglio fare l’abitudine a prediligere i bonifici, sono la migliore prova che si può produrre.
Stiamo parlando del controllo 36 ter del Dpr 600/73, che consiste in una verifica formale dei documenti, nella fattispecie delle certificazioni delle ritenute d’acconto.

Come dicevamo, sul controllo 36 ter è obbligatoria la comunicazione dell’avviso bonario, la cui omissione rende nulla la cartella (Cass.15312/2014, Cass. n. 3948/2011, Cass n. 8342/2012).

Con la Risoluzione 19 marzo 2009, n. 68/E, l’Agenzia delle Entrate ha ammesso la possibilità di scomputo delle ritenute subite anche laddove il contribuente non abbia a disposizione l’apposita certificazione, come sopra indicato basta la fattura e la prova del pagamento.

Nonostante ciò, l’agenzia delle Entrate molto spesso continua a sostenere che tra sostituto e sostituito sussista un sorta di responsabilità solidale, anche se tale tesi è stata smentita dalle Sezioni Unite.

Pertanto, quando il contribuente riceve il compenso al netto della ritenuta d’acconto, non risponde del mancato pagamento da parte del sostituto d’imposta, di conseguenza ha comunque diritto allo scomputo delle ritenute subite.

Il dovere di versamento costituisce, infatti, un’obbligazione autonoma rispetto all’imposta, che la legge pone a carico del solo sostituto, mentre la responsabilità solidale prevista dall’articolo 35 del dpr 602/73 è condizionata in modo esplicito alla circostanza in cui la ritenuta non sia stata effettuata e limitata alle ritenute d’imposta.

Lo stabiliscono le Sezioni unite civili della Cassazione, con la sentenza 10378/19, pubblicata il 12 aprile 2019: L’amministrazione finanziaria rinuncia dopo la relazione del giudice incaricato e, dunque, la scelta non ha effetti sul ricorso, mentre il collegio esteso si avvale comunque del potere di pronunciare il principio di diritto, perché si tratta di una questione di particolare importanza.

Finora la responsabilità solidale è stata affermata sul rilievo che l’obbligazione del versamento dell’acconto sarebbe unica e quindi tale da vincolare fin dall’origine il sostituito in applicazione dell’articolo 1294 cc.

Ma attenzione: sostituzione e solidarietà dell’imposta sono istituti distinti.

È il giudizio di accertamento in caso di sostituzione d’imposta a dimostrare che il vero soggetto passivo resta il sostituito, mentre il sostituto ha soltanto un’eccezionale facoltà di intervenire nel processo.

E soltanto su di quest’ultimo grava l’onere della ritenuta d’acconto che trova la sua causa nel corrispondente obbligo di rivalsa stabilito dall’articolo 64, primo comma, del D.P.R. 600/73.

Interpretazione perfettamente condivisibile.

Il fatto che il sostituito risponda in solido col sostituto quando non è versato l’acconto soltanto se viene omessa pure la ritenuta è perfettamente coerente con il diritto riconosciuto al primo di scomputo delle ritenute operate dal secondo: sarebbe contraddittorio riconoscere il diritto allo scomputo ma poi assoggettare il sostituito in via solidale alla riscossione delle relative somme. Giurisprudenza in conferente.

Inutile invocare altre sentenze della Cassazione che si riferiscono a una casistica diversa, in cui il sostituto paga integralmente il corrispettivo, perché si tratta di redditi in nero, mentre la solidarietà viene affermata con riguardo all’accertamento d’imposta.

La Cassazione n. 23/2026 ha enunciato un Principio di diritto importante. Nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali però ha operato le ritenute d’acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall’art. 35 d.p.r. n. 602/1973 è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute.

La Suprema Corte di Cassazione ribadisce un principio di diritto secondo il quale si sensi dell’articolo 35 del dpr 602/73 il sostituito risponderebbe in solido con il sostituto soltanto in ipotesi di omessa effettuazione della ritenuta e non anche in caso di ritenuta operata e non versata dal sostituto d’imposta.

In ogni caso la responsabilità solidale ai sensi dell’art.35 va applicata soltanto per le ritenute d’imposta e non per le ritenute d’acconto, fatta salva sia per le ritenute di acconto sia per le ritenute d’imposta di fornire la possibilità di dimostrare di aver subito la ritenuta.

Ovviamente, come già precisato, bisogna provare di aver subito la ritenuta e questa può essere fornita esibendo l’attestazione dell’incasso, bonifico o assegno dal quale si evince il pagamento al netto della ritenuta.

Autore Giuseppe Marino

Giuseppe Marino, avvocato tributarista, dottore commercialista, giornalista pubblicista tributario.