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Covid: manuale di sopravvivenza per i nuovi ebrei

2013
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Prove di resistenza alla dittatura del terrore. La petizione alla Commissione Europea come possibile strada

Lo avevamo scritto. Si sta verificando.

Gli italiani stanno facendo la fine della rana di Chomsky.

La limitazione delle libertà personali procede inarrestabile.

Nemmeno entrate in vigore le nuove misure, ne sono state introdotte ulteriori per il primo settembre.

Gravi. Gravissime.

Che intaccano il diritto al lavoro. Allo studio. Posto che il diritto alla salute e le la libertà di circolazione erano già state negate da tempo.

Come ha dichiarato Vittorio Sgarbi alla nostra testata:

Da quando è scoppiata l’emergenza sanitaria, per provare a porre rimedio sono state violate tutte le libertà personali.
Vittorio Sgarbi – Intervista rilasciata ad ExPartibus il 5 agosto 2021

 

In assoluto spregio di ogni trattato e convenzione per i diritti umani; il Codice di Norimberga, la IV Convenzione di Ginevra, la Convenzione di Oviedo, che all’art. 5 recita:

Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato. Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso.
Convenzione di Oviedo – Articolo 5 – Regola generale

In un’intervista che ha rilasciato ad ExPartibus, Massimo Cacciari ha definito come intollerabile ogni discriminazione nei confronti dei lavoratori, facendo rifermento proprio agli insegnanti.

Ma, nonostante gli appelli, dal prossimo anno scolastico tutto il personale sarà, di fatto, obbligato a sottoporsi ad un trattamento sanitario sperimentale.

Il mancato rispetto delle disposizioni è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento.

Così come non sarà possibile spostarsi in treno, in nave o in aereo senza Green Pass.

Quella che è una vera e propria dittatura fondata sulla paura.

La maggioranza è su posizioni che sono di paura e non c’è niente di più antidemocratico che governare con la paura. Bisogna dissolverla e far riflettere.
Vittorio Sgarbi – Intervista rilasciata ad ExPartibus il 5 agosto 2021

La dittatura del terrore.

A chi si ritiene ancora cittadino e non suddito, non resta che resistere, in ogni forma, perché la posta in gioco è troppo alta.

A niente servono le fiaccolate, sono al massimo coreografiche in pellegrinaggio. Testimonianza ne è il fatto che nonostante la mobilitazione in tutta Italia il governo sta proseguendo imperterrito nella sua opera di alienazione delle libertà personali e di demolizione dei diritti umani.

Allora cosa fare?

La prima strada percorribile è quella di sollecitare un intervento della Commissione Europea.

L’uso del Green Pass che se ne sta facendo in Italia è in assoluto spregio di quanto indicato dal Regolamento UE 953/2021.

Il TFUE, Trattato per il Funzionamento dell’Unione Europea, in questi casi, prevede la procedura di infrazione nei confronti dei Paesi membri.

La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia dell’Unione europea.
TFUE – Articolo 258

Come viene avviata questa procedura?

Oltre che dalla stessa Commissione Europea, ogni Stato membro può adire la Corte di Giustizia dell’Unione europea.

Ciascuno degli Stati membri può adire la Corte di giustizia dell’Unione europea quando reputi che un altro Stato membro ha mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati.
TFUE – Articolo 259

Ma non è escluso che il tutto non possa partire dalle segnalazioni di Europarlamentari o dalla denuncia dei privati cittadini.

Quindi, un primo passo potrebbe essere quello di sommergere di petizioni la Commissione Europea, così come previsto dallo stesso TFUE.

Qualsiasi cittadino dell’Unione, nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, ha il diritto di presentare, individualmente o in associazione con altri cittadini o persone, una petizione al Parlamento europeo su una materia che rientra nel campo di attività dell’Unione e che lo (la) concerne direttamente.
TFUE – Articolo 227

Le petizioni possono essere presentate anche Online, sul sito del Parlamento Europeo.

Altra forma di resistenza può essere quello di appellarsi allo stesso regolamento UE 953/2021, che proibisce ogni uso del Green Pass che sia direttamente o indirettamente discriminatorio nei confronti di chi ha scelto di non vaccinarsi.

It is necessary to prevent direct or indirect discrimination against persons who are not vaccinated, for example because of medical reasons, because they are not part of the target group for which the COVID -19 vaccine is currently administered or allowed, such as children, or because they have not yet had the opportunity or chose not to be vaccinated. Therefore, possession of a vaccination certificate, or the possession of a vaccination certificate indicating a COVID-19 vaccine, should not be a pre-condition for the exercise of the right to free movement or for the use of cross-border passenger transport services such as airlines, trains, coaches or ferries or any other means of transport. In addition, this Regulation cannot be interpreted as establishing a right or obligation to be vaccinated.
UE 2021/953 – Paragrafo 36

Del resto, lo stesso DL 105 del 23 luglio 2021 specifica che:

«9. Le disposizioni dei commi da 1 a 8 continuano ad applicarsi ove compatibili con i regolamenti (UE) 2021/953 e 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021.»;
DL 23 luglio 2021, n. 105

Quindi, lo stesso provvedimento riconosce di poter essere applicato solo in compatibilità con il Regolamento UE.

Inoltre, regolamento attuativo del TULPS, Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, RD 6 maggio 1940, n. 635, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 26 giugno 1940, dispone:

Salvo quanto dispongono gli artt. 689 e 691 del Codice penale, gli esercenti non possono senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo.
RD 635/1940 – Articolo 187

Per inciso, l’art. 689 del Codice penale limita la somministrazione di bevande alcoliche ai minori, mentre l’art. 691 vieta la somministrazione delle stesse a chi si trovi in stato di manifesta ubriachezza.

Quindi, quale potrebbe essere una strada?

Se un locale ci chiede il Green Pass ci si può appellare a questi riferimenti legislativi.

Nel caso ci rifiuti ancora l’ingresso, se proprio si volesse andare fino in fondo, sarebbe possibile far intervenire le forze dell’ordine richiamando le stesse normative.

Le possibilità, qualora si dovesse decidere di procedere in questo modo, sarebbero due.

La prima che ci sia permesso l’accesso all’esercizio o, cosa forse più probabile, che ci possa essere ulteriormente impedito.

Volendo, possiamo ipotizzare uno scenario limite, quello in cui arriviamo a denunciare l’esercente.

La legge, infatti, ci offre un’ulteriore possibilità, quella di sporgere verbalmente querela, che, così come disciplinato dall’articolo 336 del Codice di procedura penale, consiste in una dichiarazione nella quale viene manifestata la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato.

Quindi, volendo, potremmo far ricorso a questa possibilità.

In questo caso, l’Ufficiale di Polizia Giudiziaria che riceve la querela provvederebbe all’attestazione della data e del luogo della presentazione, all’identificazione della persona che la propone e alla trasmissione degli atti all’ufficio del Pubblico Ministero, come previso al comma 4° dell’art. 337 dello stesso Codice.

Il verbale, in questo caso, dovrebbe essere sottoscritto dal querelante che avrebbe diritto all’attestazione di presentazione della querela.

Provando a seguire questa ipotesi, poi cosa accadrebbe? Intanto nel locale non entreremmo comunque.

La querela potrebbe essere rigettata o accolta.

In caso di rigetto, si prefigurerebbe nel nostro caso il reato di calunnia. Avremmo ingiustamente accusato qualcuno, con tutte le conseguenze di natura penale e civile.

Ma, ragionando sempre per assurdo, cosa accadrebbe se la querela fosse accolta?

Nessuna conseguenza sarebbe a carico di chi ha emanato il provvedimento restrittivo, visto che si è cautelato con l’ormai famigerato comma 9.

Tutte le conseguenze sarebbero a carico dell’esercente. Che, già in questo caso, uscirebbe con le ossa rotte.

Dopo tutte le chiusure già subite.

Al netto del danno economico che comunque si sta già materializzando.

A parte gli italiani che non accettano di voler fare il Green Pass un’altra riflessione è d’obbligo.

Cosa succede per i cittadini non comunitari?

Se sono un turista statunitense, cinese, australiano, canadese, e non mi sono vaccinato in Italia cosa succede?

Sembra beffardamente tempestiva l’attuazione ad agosto, quando per un paese come l’Italia, che fa del turismo una consistente fonte d’entrata, rischia di essere letale, poiché potrebbe essere il colpo di grazia per molti esercizi già provati e finanziariamente allo stremo.

Questo al netto di tutto quanto, invece, attiene la privacy, dove alcuni dubbi sono legittimi.

Il personale che controllerà il Green Pass è autorizzato dal titolare? Ha ricevuto la formazione obbligatoria per legge? L’esercente è in regola con la normativa?

Quali sarebbero le sanzioni in caso di violazione?

Di questo parleremo in un prossimo articolo.

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Autore Pietro Riccio

Pietro Riccio, esperto e docente di comunicazione, marketing ed informatica, giornalista pubblicista, scrittore. Direttore Responsabile del quotidiano online Ex Partibus, ha pubblicato l'opera di narrativa "Eternità diverse", editore Vittorio Pironti, e il saggio "L'infinita metafisica corrispondenza degli opposti", Prospero editore.