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Covid-19, Viareggio (LU) zona rossa dal 10 marzo

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Eugenio Giani


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L’ordinanza sarà firmata il 9 marzo dal Presidente Giani per contenere il forte incremento di positivi. Fra le restrizioni anche la chiusura delle scuole

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Da mercoledì 10 marzo Viareggio (LU) diverrà zona rossa e anche qui saranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado.

Il provvedimento si è reso necessario in nome del “principio di precauzione” raccomandato dalle indicazioni tecnico-scientifiche contenute nelle disposizioni nazionali.

Si è quindi deciso di adottare provvedimenti limitativi degli spostamenti delle persone nonché la sospensione di alcune attività per evitare l’ulteriore diffusione del contagio in zone dove si è registrato un forte peggioramento del quadro epidemiologico.

Come previsto del DPCM Draghi, scatta per i comuni ‘rossi’ la

sospensione delle attività dei servizi educativi dell’infanzia, mentre le attività scolastiche e didattiche si svolgeranno esclusivamente con modalità a distanza.

Nella Toscana arancione, dunque, Viareggio si aggiunge ai 20 Comuni della provincia di Pistoia, oltre a Cecina e Castellina Marittima.

Il Presidente Eugenio Giani parla di

una decisione legata all’incremento di positivi, che non può essere sottovalutato

e si accinge a varare l’ordinanza che disporrà materialmente le restrizioni.

Il Sindaco, Giorgio Del Gingaro, in una nota conferma il lavoro portato avanti tra vari livelli di governo e sedi di confronto:

Abbiamo a lungo discusso e ci siamo confrontati fra sindaci, Regione, ASL e Prefettura: non possiamo attendere oltre.

Anche a Viareggio, dunque, oltre alla chiusura delle scuole, entreranno in vigore le misure restrittive per il contenimento del contagio previste a livello nazionale per le aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, secondo quanto previsto dal DPCM del 14 gennaio 2021, articolo 3.

Fra le altre restrizioni si vieta ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio comunale, nonché all’interno del medesimo salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, nell’ambito del territorio comunale, una volta al giorno. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità.

Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperti edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie.

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