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Corecom Lombardia, elezioni 26 maggio: in vigore la ‘par condicio’

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Le precisazioni della Presidente del Corecom Lombardia Marianna Sala

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale della Lombardia.

È diventata pienamente operativa, da oggi 29 marzo, con la pubblicazione della delibera n. 94 del 28 marzo dell’AGCOM, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la par condicio per le elezioni europee e per quelle amministrative, fissate ufficialmente per il 26 maggio.

Lo comunica Marianna Sala, Presidente del Corecom Lombardia, il Comitato Regionale per le Comunicazioni, delegato dall’AGCOM a sovraintendere in Lombardia alla vigilanza sull’applicazione e il rispetto delle disposizioni per la parità d’accesso ai mezzi d’informazione nel periodo pre-elettorale.

Ha avvertito la Presidente del Corecom Lombardia:

Con i decreti di indizione dei comizi elettorali firmati dal Presidente della Repubblica e dal Ministro dell’Interno e con il provvedimento varato ieri 28 marzo dall’AGCOM sono entrate in vigore le disposizioni in materia di par condicio, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, che hanno lo scopo di assicurare un’appropriata visibilità a tutti i partiti e movimenti politici.

Conseguentemente anche l’attività di comunicazione politica e istituzionale di Comuni, Province e Regioni è assoggettata alle norme in materia di par condicio.

La Presidente del Corecom ha poi fornito una sintesi delle principali disposizioni entrate in vigore.

Comunicazione, requisiti
Dalla data di convocazione dei comizi, e fino alla chiusura delle operazioni di voto, 26 maggio, è fatto divieto a tutte le Amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni, art. 9, comma 1, della legge n. 28/2000.

Parità di trattamento
Le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l’obiettività, l’imparzialità e l’equità nella trasmissione sia di programmi di informazione, nel rispetto della libertà di informazione, sia di programmi di comunicazione politica, articolo 11-quater comma 1, della legge n. 28/2000.

Programma d’informazione
Si intende per ‘programma di informazione’: il telegiornale, il giornale radio e, comunque, il notiziario o altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell’attualità e della cronaca, articolo 11-ter, comma 1, lettera b, della legge n. 28/2000.

Programma di comunicazione politica
Si intende per ‘programma di comunicazione politica’ ogni programma in cui assuma carattere rilevante l’esposizione di opinioni e valutazioni politiche manifestate attraverso tipologie di programmazione che comunque consentano un confronto dialettico tra più opinioni, anche se conseguito nel corso di più trasmissioni, articolo 11-ter, comma 1, lettera c, della legge n. 28/2000.

Messaggi radio-TV autogestiti
Le emittenti radiofoniche e televisive possono trasmettere messaggi radiotelevisivi autogestiti per la presentazione non in contraddittorio delle posizioni relative al quesito referendario, a titolo gratuito, secondo i criteri di cui agli articoli 3, 4 e 11-quater, comma 3, della legge n. 28/2000, o a pagamento, secondo i criteri di cui all’art. 11-quater, comma 3, della legge n. 28/2000 e dell’art. 6 del codice di autoregolamentazione.

Quotidiani e periodici
Gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere a qualsiasi titolo messaggi politici elettorali, devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edite, per consentire ai candidati e alle forze politiche l’accesso ai relativi spazi in condizioni di parità fra loro.

La comunicazione andrà effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti dall’Autorità, articolo 7, comma 1, della legge n. 28/2000.

Sondaggi
Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto, articolo 8, comma 1, della legge n. 28/2000.

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